Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/09/2023 (conferma della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con rideterminazione della pena in un anno di reclusione e €122.222,00 di multa). Con il ricorso per cassazione si deduceva la mancanza di motivazione rispetto ai motivi aggiunti di appello, in particolare alla richiesta di concessione della messa alla prova e, in subordine, alla sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità, ritenendo sussistenti i presupposti per tali misure dato che la pena risultava ridotta a un anno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, dall'andamento del giudizio di appello e dalle conclusioni rese all'udienza del 12/09/2023, fosse emersa una rinuncia espressa a tutti i motivi di impugnazione eccetto la richiesta di applicazione del regime della continuazione e la doglianza sulla dosimetria della pena; conseguentemente anche i motivi aggiunti relativi alla messa alla prova e alla sostituzione della pena si intendevano rinunciati e non potevano essere esaminati. La Corte d'appello ha quindi proceduto correttamente limitando il sindacato ai punti non rinunciati (la continuazione proposta tardivamente è stata ritenuta inammissibile; la richiesta di riduzione della pena è stata accolta). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale citata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in €3.000,00.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 186
Principio secondo cui la parte che propone ricorso in Cassazione può essere esonerata dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende solo se dimostra l'assenza di culpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie non sussistono elementi per ritenere tale assenza di culpa.
Prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il giudice possa condannare la parte al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso concreto per disporre l'onere di €3.000,00.
Regole processuali sulla rinuncia dei motivi di impugnazione
La corte ha interpretato come effettiva rinuncia ai motivi di impugnazione qualsiasi dichiarazione o comportamento della difesa in udienza che abbia escluso l'assunzione di determinate censure, con la conseguenza che motivi aggiunti non efficacemente mantenuti sono inammissibili e non possono essere esaminati dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia o la mancata insistenza su determinati motivi in udienza di appello può essere interpretata come rinuncia anche ai motivi aggiunti collegati e impedire l'esame di tali censure in sede di Cassazione.
- Motivi di impugnazione sollevati per la prima volta con i motivi aggiunti possono risultare inammissibili se non tempestivamente e correttamente dedotti nel corso del giudizio di appello.
- Se si contesta la mancata concessione di misure alternative alla pena (es. messa alla prova o lavoro di pubblica utilità), è fondamentale che tali richieste siano formulate e sostenute tempestivamente e risultino chiaramente mantenute anche in udienza, altrimenti si rischia la loro perdita per rinuncia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo dimostrazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (onere probatorio della parte).
- In casi simili, conviene documentare e reiterare espressamente in udienza le richieste di misure alternative e non limitarsi a formularle solo nei motivi aggiunti, per preservare la possibilità del relativo sindacato in sede di legittimità.
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