Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.. Il difensore ha censurato il rigetto per: 1) mancata produzione della documentazione attestante l'assenso formale dell'ente e l'assenza di un programma di svolgimento del lavoro al momento dell'udienza; 2) errata interpretazione del termine decadenziale (si sostiene che l'art. 545-bis non impone che ente e programma siano già individuati al momento della pronuncia); 3) motivazione carente e manifestamente illogica perché, se non era possibile decidere subito, il giudice avrebbe dovuto avviare l'ulteriore fase prevista dall'art. 545-bis (fissazione di apposita udienza entro 60 giorni) e acquisire gli elementi mancanti anziché rigettare l'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha chiarito che l'art. 545-bis c.p.p. consente al giudice di integrare il dispositivo dopo la lettura della sentenza e di fissare una udienza entro 60 giorni per acquisire informazioni supplementari (anche tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna e la polizia giudiziaria), ivi compresa la disponibilità dell'ente e il programma del lavoro di pubblica utilità. Pertanto il giudice di merito non poteva limitarsi a constatare l'assenza, al momento della pronuncia, dell'assenso formale dell'ente e del programma e rigettare l'istanza; doveva invece svolgere gli accertamenti o fissare la predetta udienza. La sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente al punto relativo al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio secondo i principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 545-bis c.p.p.
«Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso».
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice può decidere sulla sanzione sostitutiva anche dopo la lettura del dispositivo e, se servono accertamenti, deve fissare una udienza entro 60 giorni per acquisire informazioni (compresa la disponibilità dell'ente e il programma), non potendo rigettare l'istanza semplicemente per assenza di tali elementi al momento della pronuncia.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata per il reato di cui Locatelli è stato condannato (frode fiscale/induzione in errore mediante elementi passivi fittizi). Nel motivo di impugnazione tale norma costituisce il fatto-reato ma non incide sulla questione processuale della sanzione sostitutiva.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata dal ricorrente con riferimento all'inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p.; la Corte non entra nel merito di tale richiamo come norma autonoma ma prende in considerazione la principale normativa processuale utilizzata per valutare la richiesta di sanzione sostitutiva.
art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990
Citato a titolo di analogia giurisprudenziale: anche in materia di stupefacenti la giurisprudenza ha ritenuto che la mancanza di immediata disponibilità dell'ente non giustifichi il rigetto della richiesta di lavoro di pubblica utilità, spettando al giudice acquisire elementi utili anche d'ufficio.
art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p.
Richiamate in analogia per i principi già affermati in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova: la richiesta può essere accolta anche in assenza del programma completo, purché il giudice richieda le informazioni all'ufficio competente e non rigetti automaticamentela domanda per carenza di programma.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Citato in relazione alla partecipazione del Pubblico Ministero alla requisitoria; non incide sulla valutazione sostanziale del rigetto dell'istanza di sanzione sostitutiva.
Massime di principio
- Il giudice può e deve integrare il dispositivo dopo la lettura della sentenza quando non è possibile decidere immediatamente sulla sanzione sostitutiva, fissando un'udienza entro 60 giorni per acquisire informazioni supplementari.
- L'assenza, al momento dell'udienza, di un'assenso formale dell'ente o di un programma non è di per sé motivo sufficiente per rigettare la richiesta di lavoro di pubblica utilità; il giudice ha il dovere di acquisire d'ufficio o tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna le informazioni necessarie.
- Il potere di individuare l'ente e il programma è discrezionale ma deve essere esercitato nell'ambito dell'autonoma fase giudiziaria prevista dall'art. 545-bis, con motivazione che documenti il percorso valutativo; l'assenza di tale motivazione legittima l'annullamento e il rinvio.
- La giurisprudenza consilia a favore dell'attivismo del giudice nel reperire elementi utili (anche mediante richieste all'ufficio di esecuzione penale esterna o alla polizia giudiziaria) prima di dichiarare inammissibile o rigettare istanze sanzionatorie alternative.
- Se dopo la pronuncia emerge la disponibilità dell'ente o il programma, il giudice di merito deve valutare tali elementi nell'ambito della procedura integrativa e non può considerare definitivamente esaurita la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva.
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