Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000): Lopalco deduce illegittima acquisizione della pen drive (apertura della borsa e prelievo), mancanza di perquisizione/sequestro, inutilizzabilità dei documenti e carenza di prova del concorso morale e della conoscenza/uso delle fatture; Cusenza deduce violazioni procedurali (art. 352 e ss. c.p.p.) e carenza di prova del fatto e del dolo specifico; Agostinelli contesta il diniego del beneficio della "non menzione" e formula anche censure sull'accertamento della responsabilità.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di Lopalco e Cusenza perché riproduttivi di doglianze già giudicate e prive di motivi nuovi idonei; accoglie invece, in parte, il ricorso di Agostinelli limitatamente alla mancata pronuncia della Corte territoriale sul beneficio della non menzione, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame su quel punto. Confermata la validità dell'acquisizione della pen drive quale documento consegnato spontaneamente alla polizia giudiziaria e la valutazione di merito sulla partecipazione di Lopalco e degli altri imputati all'organizzazione fraudolenta; i ricorrenti inammissibili (Lopalco e Cusenza) sono condannati alle spese e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. L'accertamento di responsabilità è dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sanzionatoria relativa all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto configurabile il concorso morale di soggetti esterni emettitori/agevolatori come Lopalco, anche in assenza di rapporto formale con le società emittenti
Regola l'esclusione della doppia punibilità sulla stessa condotta sostanziale fra emittente e utilizzatore; la Corte ha richiamato che tale disposizione non impedisce il concorso di persone diverse secondo le regole ordinarie dell'art. 110 c.p.
Principio del concorso di persone nel reato: applicato per qualificare la responsabilità di più soggetti che cooperano nella commissione del reato fiscale
Norme relative a perquisizione e sequestro: la Corte ha rilevato che la consegna spontanea di documentazione alla polizia giudiziaria non rende necessariamente inutilizzabili i documenti per carenza di perquisizione o sequestro formale
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limiti del sindacato della Cassazione sugli accertamenti di fatto: la Corte ha rigettato censure che richiedevano una rivalutazione fattuale estesa, ricordando che il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della motivazione giuridicamente apprezzabile
Norma sulle spese del processo in cassazione: applicata per imporre ai ricorrenti inammissibili l'onere delle spese
Previsione sull'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità: la sentenza di condanna è stata dichiarata irrevocabile ai sensi di tale norma
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e al principio per cui l'imposizione non richiede necessariamente la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La consegna spontanea di supporti digitali agli organi di polizia giudiziaria, anche senza perquisizione o copia forense preliminare, può essere acquisita e utilizzata come prova se effettuata alla presenza o sotto il controllo dell'interessato; eccezioni devono essere specificamente e concretamente dedotte
- La Cassazione non è competente a riesaminare liberamente la prova e i fatti: i motivi che mirano a una rivalutazione fattuale ampia sono inammissibili per i limiti posti dall'art. 606 c.p.p.
- Il possesso o la custodia di documenti fiscali falsi, unita a comportamenti contraddittori e a elementi circostanziali (es. registrazioni contabili, modelli ripetuti, rapporti economici incoerenti), può legittimare la ricostruzione di concorso morale anche in assenza di un rapporto formale con la società emittente
- Le eccezioni di inutilizzabilità della prova per vizi formali (mancata perquisizione/sequestro) devono essere tempestivamente e specificamente formulate e dimostrate; la mera affermazione della illegittimità non è sufficiente se i fatti indicano una consegna spontanea
- Il beneficio della "non menzione" deve essere espressamente affrontato e motivato dal giudice d'appello: l'omessa risposta rende necessario il rinvio per un nuovo esame su quel particolare punto
- Motivi ripetitivi già esaminati dal giudice di merito e privi di novità sostanziali saranno dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione
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