Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità assoluta del procedimento ai sensi dell'art. 19 c.p.p. (come dedotto dal ricorrente) per irregolare notificazione: l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio sarebbero stati notificati presso la residenza e non presso il domicilio dichiarato dall'imputato; la notificazione si sarebbe perfezionata per "compiuta giacenza", sicché non vi sarebbe prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'irregolare notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato costituisce, di regola, una nullità a regime intermedio deducibile entro i termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p., salvo che l'irregolarità si traduca in assenza totale di conoscenza (nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.). Nel caso di specie la difesa non ha dimostrato elementi tali da escludere la sanatoria della notificazione; inoltre non furono sollevate eccezioni tempestive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la Corte d'appello aveva in precedenza confermato la condanna di primo grado, concedendo il beneficio della non menzione).
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Norma sostanziale relativa alla recidiva o circostanze che incidono sulla pena; citata come reato per cui il ricorrente era stato condannato e confermato in appello
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata come altro capo di imputazione confermato dalla Corte d'appello
art. 19 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in cui si è invocata la nullità assoluta per irregolare notifica (il ricorso deduceva violazione della regola sulla notifica agli indirizzi); la Corte ha valutato la deduzione come infondata dato che non è stata dimostrata l'inefficacia della conoscenza
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la nullità per omessa notificazione; la Corte ha richiamato che tale nullità sussiste solo se l'atto non è stato ricevuto e la notificazione è inidonea a garantire la conoscenza effettiva
art. 182 cod. proc. pen.
Fissa i termini decadenziali per la deduzione di nullità a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità di notifica debba essere eccepita tempestivamente o si considera sanata se non emergono elementi ostativi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost., sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto "in colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto comunque applicabili le conseguenze processuali ordinarie
Massime di principio
- La notificazione effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato configura, di regola, una nullità a regime intermedio che va eccepita entro i termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p.; non implica automaticamente nullità assoluta.
- Perché sussista la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. occorre dimostrare l'assenza totale di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: la mera irregolarità formale non è sufficiente.
- La sanatoria della nullità è possibile quando, nonostante l'irregolarità, sia raggiunto lo scopo della notificazione (cioè la conoscenza effettiva dell'atto).
- Se il difensore non eccepisce l'irregolarità davanti ai giudici d'appello e il ricorso per cassazione non fornisce elementi specifici sull'inefficacia della notificazione, la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per mancata deduzione tempestiva.
- La compiuta giacenza non esclude di per sé la possibilità di contestare l'effettiva conoscenza; tuttavia spetta alla difesa provare l'inidoneità della notificazione a trasferire la conoscenza dell'atto.
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