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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27051/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero relativo a credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, fruito dalla società per gli anni 2008-2010 in compensazione. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che i dati inseriti nel modello C/IAL 2011 fossero errati per un malfunzionamento del sistema telematico dell'Agenzia e che i dati corretti, dai quali emergeva il diritto al beneficio, fossero comunque presenti nella dichiarazione dei redditi (quadro RU). La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo non adeguatamente contestate dall'Ufficio le allegazioni sulla sussistenza dei requisiti e considerando utilizzabili, in luogo del modello C/IAL, i dati della dichiarazione dei redditi. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 539-547, L. n. 244/2007 e dell'art. 6 D.M. 12.3.2008, sostenendo che la comunicazione annuale C/IAL non fosse un mero adempimento formale ma un vero presupposto per la fruizione del credito, e che spettasse al contribuente provare il possesso e il perdurare dei requisiti agevolativi; richiamava inoltre la mancata correzione della comunicazione da parte della società e l'assenza di prova del dedotto malfunzionamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di credito d'imposta per incremento occupazionale, la comunicazione annuale prevista dal D.M. 12 marzo 2008 costituisce il presupposto per la fruizione del beneficio e serve a verificare la permanenza dei requisiti, sicché non è sufficiente invocare i dati della dichiarazione dei redditi in contrasto con quelli del modello C/IAL. Ha inoltre ribadito che grava sul contribuente che richiede un'agevolazione fiscale l'onere di provare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 2, commi 539-547, L. n. 244/2007

    fonte del credito d'imposta per incremento occupazionale e dei relativi requisiti sostanziali

  • art. 6 D.M. 12 marzo 2008

    "la comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata"

    la comunicazione annuale non è un adempimento meramente formale, ma il presupposto per la fruizione del beneficio e per la verifica del mantenimento dei requisiti

  • art. 7, comma 1, lett. a), D.M. 12 marzo 2008

    individua il requisito della permanenza di un numero complessivo di lavoratori dipendenti superiore a quello medio del periodo di riferimento

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente che invoca il beneficio deve provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione

Massime di principio

  • Nel credito d'imposta pluriennale subordinato al mantenimento dell'occupazione, la comunicazione periodica richiesta dalla normativa attuativa integra un presupposto sostanziale del beneficio, in quanto funzionale a verificare la permanenza dei requisiti per ciascun anno di fruizione.
  • Se la comunicazione annuale del contribuente riporta dati incompatibili con i requisiti richiesti e non risulta rettificata, il beneficio non può essere riconosciuto sulla base di dati diversi contenuti in altra dichiarazione, salvo prova rigorosa dell'errore materiale o del malfunzionamento dedotto.
  • Chi pretende di fruire di un'agevolazione fiscale sopporta l'onere di provare la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge; non è sufficiente una mera allegazione per spostare l'onere probatorio sull'Amministrazione.
  • Il regolamento attuativo non introduce una decadenza autonoma rispetto alla legge, ma specifica le modalità di controllo della permanenza dei requisiti sostanziali richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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