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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40730/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in due motivi: 1) nullità per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) in relazione alla qualificazione e prova della sostanza sequestrata: si deduceva che il narcotest prova solo la natura della sostanza e non la quantità del principio attivo, che richiederebbe una perizia tossicologica; si censurava anche la presunta inammissibilità dell'istanza ex art. 129 c.p.p.; 2) nullità per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica (si sosteneva che al più dovesse riconoscersi la sola recidiva specifica e non la reiterata).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il narcotest sia insufficiente: per i reati di stupefacenti non è sempre indispensabile l'accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza, potendo essere sufficiente il narcotest purché il giudice motivi adeguatamente sulla presenza di elementi univoci significativi della tipologia ed entità. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, per riconoscere la recidiva reiterata, che al momento della consumazione del reato l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedenti che dimostrino maggiore pericolosità sociale; avendo l'imputato già quattro precedenti e avendo commesso una nuova condotta, la recidiva reiterata è stata correttamente applicata. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    comma 1; comma 5 (ipotesi attenuata)

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti. Applicata la fattispecie attenuata del comma 5; la condotta di cessione e la detenzione sono state ritenute dimostrate anche senza perizia tossicologica, quando sussistano elementi probatori convergenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Previsione che consente al giudice, anche d'ufficio in ogni stato e grado, di pronunciare sentenza di proscioglimento; nel caso la Corte ha comunque ritenuto la responsabilità dell'imputato provata e ha giudicato infondato il rilievo sulla inapplicabilità dell'istituto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Criteri di impugnazione in cassazione relativi alla motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'impugnata adeguata e non viziata da contraddittorietà o illogicità rispetto ai profili contestati.

  • art. 99 c.p.p.

    comma 4 (richiamato in motivazione)

    Disciplina della recidiva. La Corte ha affermato che la recidiva reiterata può essere riconosciuta quando, al momento del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive che esprimono maggiore pericolosità sociale, richiedendo sempre adeguata motivazione.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942; Sez. U, U, 30/03/2023 (sulle Sezioni Unite)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare: a) che il narcotest può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza quando sussistano elementi univoci significativi; b) che per il riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di più condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale.

Massime di principio

  • Per i reati di stupefacenti la sola analisi con narcotest può essere sufficiente a provare la natura della sostanza quando il giudice motivi in modo adeguato sulla presenza di elementi univoci indicativi della tipologia ed entità; la perizia tossicologica non è sempre indispensabile.
  • Dichiarazioni di assuntori, riconoscimenti fotografici, conversazioni telefoniche e ammissioni dell'imputato costituiscono fonti di prova rilevanti e possono concorrere a dimostrare l'attività di spaccio anche in assenza di perizia sulla quantità del principio attivo.
  • L'istanza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere valutata dal giudice in qualsiasi stato e grado, ma il proscioglimento d'ufficio è possibile solo se emerge l'insufficienza probatoria; se le prove sono convergenti e fondate, il proscioglimento non è obbligatorio.
  • La recidiva reiterata e specifica può essere riconosciuta se, al momento della consumazione del reato, l'imputato è gravato da precedenti condanne definitive che dimostrino una maggiore pericolosità sociale; occorre sempre adeguata motivazione del giudice sulla sussistenza di tale maggiore pericolosità.
  • In giudizio abbreviato si applicano riduzioni di pena previste dal rito e la valutazione probatoria segue gli stessi principi di necessaria motivazione e congruenza delle conclusioni con il materiale probatorio.

Testo integrale

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