Cassazione Civile, Ordinanza n. 19217/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del conferimento del ramo d'azienda denominato "Invoice management", avvenuto il 1° aprile 2013 tra una società del gruppo bancario e una società di servizi esterna, e la conseguente nullità della cessione dei loro contratti di lavoro, con richiesta di ripristino del rapporto in capo alla società cedente. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistenti sia l'autonomia organizzativa, gestionale e funzionale del ramo ceduto sia la sua identità strutturale. Con il secondo motivo hanno dedotto la medesima violazione di legge, lamentando che la Corte di appello avesse affermato l'autonomia funzionale e organizzativa del ramo pur in assenza del trasferimento dei software e delle strutture IT. La Corte di cassazione ha considerato entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, come una richiesta di nuova valutazione del merito, e ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già accertato in fatto la permanenza delle funzioni svolte dal ramo ceduto e la conservazione dell'organizzazione aziendale, con supporto delle testimonianze e degli altri elementi istruttori. È stata inoltre evidenziata la presenza di una "doppia conforme" e l'assenza, nel ricorso, della specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La Corte ha poi ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo costituisce elemento costitutivo e deve essere letta in connessione con il requisito della preesistenza, dovendo l'entità ceduta già esistere e poter svolgere autonomamente la propria funzione produttiva con mezzi propri, senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.
La decisione
Per alcuni ricorrenti è stata dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese nei loro confronti. Per gli altri ricorrenti il ricorso è stato rigettato perché i motivi, pur rubricati come violazione di legge, tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; inoltre, in presenza di doppia conforme, non era stata fornita la necessaria indicazione delle differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La Corte ha quindi confermato la validità del giudizio di merito sulla sussistenza dell'autonomia funzionale del ramo e sulla sua preesistenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti e vi è stato l'avviso relativo all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il trasferimento di ramo d'azienda richiede che il ramo ceduto abbia autonomia funzionale e che tale autonomia sia letta in relazione alla preesistenza dell'entità trasferita; il ramo deve poter svolgere autonomamente la propria funzione produttiva al momento dello scorporo.
La deduzione della violazione dell'onere della prova non può essere utilizzata per sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Il richiamo alla valutazione delle prove non consente di trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di riesame del merito, se la corte territoriale ha già motivato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare l'inammissibilità del motivo.
art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
art. 6, par. 1, direttiva 2001/23/CE
Il termine "conservi" implica che l'autonomia dell'entità ceduta debba preesistere al trasferimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando, in realtà, si mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel trasferimento di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale del ramo è elemento costitutivo e va coordinata con la preesistenza dell'entità ceduta: il ramo deve essere già individuabile e idoneo a svolgere autonomamente la propria funzione al momento del trasferimento.
- La mancata trasmissione di specifici beni strumentali, come software o infrastrutture IT, non basta di per sé a escludere la validità del trasferimento se il giudice di merito accerta, con valutazione insindacabile in cassazione, la permanenza dell'organizzazione e della funzionalità del ramo.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che censuri l'accertamento di fatto deve indicare con precisione le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il controllo di legittimità non sostituisce l'apprezzamento probatorio del giudice di merito quando quest'ultimo abbia dato conto delle testimonianze e degli altri elementi istruttori posti a fondamento della decisione.
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