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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32252/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello, deducendo: violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. La contestazione riguardava una condotta di guida senza patente commessa il 15 settembre 2019, penalmente rilevante in ragione della recidiva nel biennio. La Corte ha rilevato che la revoca della patente era stata notificata il 4 novembre 2017 e che una precedente guida senza patente del 23 luglio 2018 era stata accertata con decreto penale divenuto irrevocabile il 4 marzo 2019, prima del fatto oggetto del procedimento. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi della programmazione unitaria delle violazioni, anche per l'ampio intervallo temporale tra le condotte. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso il diniego fondato sulle modalità della condotta, sulla significatività del pericolo, sull'abitualità del comportamento e sulla presenza di ulteriori condotte di guida senza patente e di molteplici condanne per altri delitti. Il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento alle circostanze del fatto e alla personalità dell'imputato. Infine, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'improcedibilità, trattandosi di fatti commessi nel settembre 2019, anteriormente al 1° gennaio 2020, e ha osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude comunque la rilevazione di cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, privi di specificità, meramente assertivi e non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza d'appello. Ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva nel biennio, legittimo il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché infondata l'eccezione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, codice della strada

    La guida senza patente assume rilevanza penale nel caso di recidiva nel biennio; tale struttura della fattispecie esclude, secondo la decisione, il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento; la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione della reiterazione delle condotte e dei precedenti dell'imputato.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È richiamato quale criterio per valutare la particolare tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 8-bis legge n. 689/1981

    La prospettata programmazione unitaria delle violazioni non è stata riconosciuta, anche in considerazione dell'intervallo temporale di quasi due anni tra le condotte.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione non è stata ritenuta applicabile ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, impedendo la formazione di un valido rapporto di impugnazione, preclude la rilevazione delle cause di non punibilità ai sensi della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa di non colpa, della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva nel biennio è stata ritenuta configurabile sulla base della precedente violazione divenuta irrevocabile prima del fatto oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi, privi di specificità e non si confrontano puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Ai fini della recidiva nel biennio per la guida senza patente, rileva che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento divenuto irrevocabile prima della commissione del nuovo fatto; non è sufficiente contestare genericamente l'assenza di precedenti analoghi o la mancata irrevocabilità senza confrontarsi con gli atti processuali che attestano il contrario.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento.
  • La contravvenzione di guida senza patente, quando assume rilevanza penale esclusivamente in presenza di recidiva nel biennio, non soddisfa il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p.; la reiterazione di precedenti condotte penalmente accertate impedisce quindi il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi, quali le modalità del fatto e i precedenti dell'imputato, senza essere tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione o dichiarazione delle cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata, inclusa la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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