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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18615/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda la ripetizione da parte dell'INPS di somme erogate a titolo di maggior misura della pensione di reversibilità (totale contestato €24.105,65) per mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente relativi al periodo 2004-2011 e il decorso dei termini di recupero ex art.13 legge n.412/1991. La ricorrente deduceva vizi di motivazione e la mancata applicazione dei principi relativi alla conoscibilità dei redditi dall'ente (in particolare per i redditi risultanti dalla gestione separata) nonché errore nella ripartizione dell'onere della prova e nella qualificazione della condotta come dolo/omissione rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e dichiarato ripetibili le somme indebitamente percepite per omissione di comunicazione reddituale da parte della ricorrente. La Corte ha interpretato l'art.13 l.412/1991 nel senso che l'obbligo di verifica annuale dell'INPS opera con riferimento a dati reddituali certi e che il termine per il recupero (entro l'anno successivo a quello della verifica) decorre dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza o conoscibilità dei dati. Ha ribadito che il pensionato ha l'onere di provare i fatti che legittimano la prestazione ricevuta e che l'omessa comunicazione prevista per legge può valere come dolo o come dolo omissivo. Ha inoltre escluso che tutti i redditi risultassero automaticamente conoscibili dall'INPS attraverso la gestione separata, salvo che i relativi versamenti/contributi risultino regolari e completi. Infine, la Cassazione ha ritenuto tardivo il controricorso dell'INPS (con conseguenze processuali), ma ha comunque condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi e accessori) e disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 88 del 1989 art. 52, comma 2

    le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato

    La norma stabilisce il principio di non ripetibilità salvo dolo; la Corte ricorda che la legge successiva (art.13 l.412/1991) amplia i casi di ripetibilità anche per omessa o incompleta segnalazione del pensionato salvo che l'ente fosse già a conoscenza dei fatti

  • legge n. 412 del 1991 art. 13, comma 1

    la ripetibilità riguarda le somme indebitamente corrisposte per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e anche se l'errore sia dovuto ad omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi

    Integra e specifica l'art.52 l.88/1989: rende ripetibili le somme quando l'errore sia imputabile all'ente o quando il percettore abbia omesso comunicazioni che doveva fare, a meno che l'ente non fosse già a conoscenza dei dati

  • legge n. 412 del 1991 art. 13, comma 2

    l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati ... e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza

    La Corte interpreta la norma come fissazione di un riferimento temporale: la verifica deve avvenire nell'anno di conoscenza/ conoscibilità dei dati reddituali e il recupero deve essere effettuato entro l'anno civile successivo; il termine annuale di recupero decorre dall'anno in cui l'ente ha potuto verificare dati certi

  • Codice di procedura civile art. 112

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza di merito e all'eventuale discrepanza tra petitum e decisione: la Corte ha ritenuto superabili le inesattezze formali alla luce della comprensibilità del percorso argomentativo

  • Codice civile art. 2697

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: il ricorrente (chi chiede accertamento negativo) ha l'onere di provare i fatti che giustificano la prestazione già ricevuta

  • Codice di procedura civile art. 370

    Regola il termine per la notificazione del controricorso; la Corte conferma il principio secondo cui il controricorso notificato oltre i termini è inammissibile e il resistente può solo partecipare alla discussione orale, con conseguenze sulle memorie tardive

  • D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato da versare a carico del ricorrente in determinate ipotesi; la Corte ha disposto l'applicazione di tale contributo

Massime di principio

  • La ripetibilità dell'indebito pensionistico è possibile quando l'errore è imputabile all'ente o quando il percettore omette comunicazioni dovute; l'ente non ripete se il pensionato ha agito senza dolo e i fatti erano già noti all'INPS
  • L'onere della prova spetta al pensionato che chiede l'accertamento negativo: deve dimostrare il diritto alla prestazione o l'esistenza di un titolo che giustifichi l'erogazione
  • L'omessa comunicazione prevista da norme specifiche può equivalere a dolo (anche come dolo omissivo) e rendere ripetibili le somme erogate
  • L'art.13 l.412/1991 richiede verifiche annuali da parte dell'INPS solo in presenza di dati reddituali certi; il termine per il recupero (decadenza) decorre dall'anno di conoscenza/conoscibilità dei dati e il recupero deve avvenire entro l'anno civile successivo
  • I redditi risultanti da registri interni all'INPS (es. gestione separata) sono conoscibili e verificabili solo nella misura in cui i versamenti/contributi siano stati correttamente e integralmente registrati; redditi esterni (es. immobiliari) non sono automaticamente conoscibili dall'ente
  • La tardiva notifica del controricorso comporta limiti di ammissibilità del mezzo difensivo del resistente (possibilità di partecipare solo alla discussione orale), con eventuali conseguenze processuali sulla valutazione delle spese

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