Cassazione Civile, Sentenza n. 18948/2021 del 05/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma (24.3.2017, con correzione 5.5.2017) che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione a Fruendo del ramo d'azienda (DAACA/servizi di back office) rispetto ai rapporti di lavoro di molti dipendenti, disponendone la prosecuzione con Banca MPS. Le società hanno contestato in Cassazione, tra l'altro: la valutazione dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto ai sensi dell'art. 2112 c.c., la mancata valorizzazione della possibile "forma smaterializzata/leggera" del ramo, l'insufficiente considerazione dei contratti e dell'allegato che elencava i rapporti di lavoro trasferiti, la valutazione probatoria e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla portata della Direttiva 2001/23/CE e sull'interpretazione dell'art. 32 d.lgs. 276/2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i lavoratori che hanno conciliato e, per gli altri, ha rigettato i ricorsi presentati da Fruendo S.r.l. e da Banca MPS: è stato dunque confermato l'orientamento della Corte d'appello (che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c. nella fattispecie limitatamente ai lavoratori per i quali era intervenuta conciliazione e aveva invece dichiarato l'inefficacia della cessione per gli altri), con condanna delle società ricorrenti alle spese processuali relative. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondate le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e la domanda di rimessione alla Corte Costituzionale, richiamando la consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla nozione di "entità economica"/ramo d'azienda e sulla necessità che l'autonomia funzionale e la preesistenza siano valutate sul piano di merito. Infine sono state indicate le regole di ripartizione delle spese e riconosciute condizioni di refund per le ricorrenti ai sensi delle norme vigenti.
Norme richiamate
Per la Cassazione richiede, ai fini della disciplina sul trasferimento d'azienda, l'esistenza di un ramo o entità economica dotata di autonomia funzionale e di preesistenza: non può essere creata ad hoc dalle parti al momento della cessione; il requisito va accertato dal giudice di merito valutando complessivamente gli elementi fattuali
Direttiva 2001/23/CE
Definisce il "trasferimento" come il passaggio di un'entità economica che "conserva la propria identità": va valutata una pluralità di elementi fattuali (personale, mezzi, organizzazione, clientela, continuità dell'attività). La Corte nazionale deve interpretare il diritto interno conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che richiede la preesistenza di autonomia funzionale
Ha modificato la disciplina di art. 2112 c.c.; tuttavia la Corte interpreta tale disposizione in senso conforme al diritto UE, escludendo che la norma autorizzi la creazione ex novo di un ramo ceduto identificato soltanto dalle parti al momento del trasferimento
art. 267 TFUE (art.267 TFEU)
La Corte di cassazione ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE perché la giurisprudenza comunitaria sul tema è consolidata e le questioni sollevate erano riconducibili a valutazioni di fatto riservate al giudice nazionale
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha precisato che non era stato invertito l'onere probatorio dalla sentenza impugnata; la valutazione delle prove resta ambito del giudice di merito
Principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove; la Cassazione ha ricordato che censure sulla valutazione probatoria rientrano nel sindacato di merito e sono, in genere, inammissibili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione
Rilevato in tema di effetti della cessione dei rapporti di lavoro e delle relative garanzie; utilizzato per argomentare sulle conseguenze dell'inefficacia della cessione
Richiamato in relazione al regime di solidarietà tra appaltante e appaltatore nel caso di contratto di appalto correlato a cessione di ramo d'azienda; l'art. 32 d.lgs. ha previsto specifica solidarietà in tali ipotesi
Massime di principio
- Per configurare un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (e della Direttiva 2001/23/CE) è necessario che esista, previamente al trasferimento, un'"entità economica" o ramo dotato di autonomia funzionale: non può essere creata ex novo dalle parti al momento della cessione
- La verifica dell'autonomia funzionale e della preesistenza è valutazione di merito (quaestio facti) riservata al giudice di merito; la Cassazione controlla solo la correttezza dell'interpretazione normativa e la sufficienza/mancanza di motivazione
- Nella valutazione complessiva vanno considerati più elementi (personale, mezzi, software, clientela, organizzazione, continuità operativa): nessuno di questi elementi è in sé decisivo, ma la loro combinazione può attestare o escludere l'autonomia del ramo
- La mancata cessione di beni strumentali o di software utilizzati per l'attività e la stipula di contratti di servizio/appalto con il cedente sono fattori che, se rilevanti nella concreta valutazione, possono ostare al riconoscimento dell'autonomia funzionale del ramo
- Un "ramo dematerializzato" o "labour intensive" è possibile (gruppo di lavoratori con know-how comune può costituire entità trasferibile), ma occorre provare che il personale costituisce un complesso organizzato e dotato di potenziale commerciale autonomo
- Le parti non possono, con una qualificazione contrattuale, imporre al giudice l'esistenza di un ramo: l'identificazione deve avere contenuto accertativo non costitutivo; il giudice esamina l'oggettiva situazione fattuale
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è utile quando la questione giuridica comunitaria non sia ancora risolta; non è dovuta quando la giurisprudenza comunitaria è consolidata o la questione è essenzialmente di fatto
- I lavoratori hanno interesse ad agire anche in via di mera declaratoria per ottenere l'accertamento dell'inefficacia della cessione nei loro confronti; l'onere probatorio rimane, in linea di principio, a carico di chi invoca l'applicazione degli effetti dell'art. 2112
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