Cassazione Civile, Sentenza n. 18821/2021 del 02/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto, che secondo lui avrebbe determinato la maturazione anticipata del diritto a pensione (dal 1.4.2007) e l'accesso al cosiddetto "bonus" per la finestra pensionistica (art. 1, comma 12, legge 243/2004). Chiedeva altresì il ristoro dei danni patrimoniali (ratei pensionistici non percepiti e quantificazione del bonus) e non patrimoniali (pregiudizio per l'impossibilità di scegliere uno stile di vita diverso e di interrompere l'attività lavorativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Ha confermato i principi applicati dalla corte territoriale: il riconoscimento dell'effetto della rivalutazione ai fini della decorrenza della pensione non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria senza prova della colpa dell'INPS e della concreta lesione patrimoniale o non patrimoniale. La Corte ha inoltre escluso l'accoglimento della censura sulla quantificazione del bonus, rilevando la carenza di autosufficienza del motivo (mancanza di deduzione degli elementi di fatto emersi dalla CTU). Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e sussistendo i presupposti processuali è stata data comunicazione della possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2004, n. 243
La norma sul "bonus" per la finestra pensionistica è rilevante per la quantificazione del danno patrimoniale; la corte territoriale ha quantificato tale voce sulla base di una CTU e la Cassazione ha ritenuto inammissibile l'impugnazione della quantificazione in assenza di una puntuale riproduzione/contestazione degli elementi tecnico-contabili alla base della CTU
La disposizione sul risarcimento del danno non patrimoniale è richiamata ma la Corte richiama la necessità di allegazione e prova del danno non patrimoniale oggettivamente apprezzabile, non limitato a mere affermazioni emotive o soggettive
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Limiti del sindacato di legittimità in Cassazione sul vizio di motivazione: i motivi devono essere specifici e autosufficienti nel richiamo dei fatti rilevanti; censure generiche o non corredate dagli elementi fattuali non sono ammissibili
art. 112 e art. 115 c.p.c.
Richiami procedurali relativi alla correttezza dell'istruttoria e alla motivazione: la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non incidessero sul punto decisivo (momento di maturazione del diritto) ma sul diverso profilo della rilevanza della rivalutazione contributiva
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio), se dovuto
Massime di principio
- Il semplice accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria dell'ente previdenziale: occorre allegare e provare la colpa dell'ente e il nesso causale con un danno effettivo.
- Per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali derivanti dal mancato riconoscimento della pensione è necessario provare concretamente le voci di danno (ad es. ratei, indennità, bonus) e, se la quantificazione si fonda su una CTU, l'attore che impugna deve riprodurre e contestare specificamente gli elementi tecnici in sede di legittimità.
- Il danno non patrimoniale richiede prova di un pregiudizio oggettivamente apprezzabile e non si limita a elementi di disagio soggettivo o emotivo: va dimostrata la concreta incidenza sulla sfera della vita o sulle capacità reddituali.
- In Cassazione i motivi di impugnazione devono essere formulati con chiarezza e autosufficienza, indicando le norme ritenute violate e i fatti specifici; censure generiche sulla motivazione o senza indicazione di fatti rilevanti sono inammissibili ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Se si contesta la quantificazione di una consulenza tecnica d'ufficio, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso i dati o i calcoli critici che dimostrano l'errore, altrimenti la censura viene rigettata per carenza di autosufficienza.
- Chi invoca effetti contributivi/timeshift per ottenere decorrenze pensionistiche anticipate dovrebbe parallelamente curare l'anticipata domanda amministrativa e conservare prove della concreta possibilità di svolgere attività alternative o del danno economico subito per mancata fruizione della pensione.
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