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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18949/2021 del 05/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato inefficace la cessione dei rapporti di lavoro disposta con il contratto di trasferimento di ramo d'azienda del 30.12.2013 tra BMPS e Fruendo, ritenendo che la cessione fosse una mera esternalizzazione priva dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c.; questioni connesse alla mancata cessione di software e infrastrutture, all'esistenza di contratti di appalto e alla possibile rilevanza di un ramo dematerializzato o costituito prevalentemente da personale; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione della Direttiva 2001/23/CE

La decisione

la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcuni lavoratori che avevano conciliato; ha rigettato i ricorsi proposti da BMPS e da Fruendo per gli altri ricorrenti. La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessario che il ramo ceduto sia un'entita economica organizzata dotata di autonomia funzionale e che tale autonomia preesista al trasferimento; ha ritenuto che la valutazione di tali requisiti sia questione di fatto rimessa al giudice del merito e che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non sussistessero ragioni per un nuovo rinvio pregiudiziale. Ha inoltre respinto le censure sulle prove e sull'onere della prova, e confermato la statuizione sulle spese a carico delle ricorrenti non conciliatesi

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita di un'attivita economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita

    la norma richiede che l'entita ceduta sia un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale preesistente al trasferimento; la identificazione del ramo da parte delle parti ha natura accertativa e non costitutiva

  • Direttiva 2001/23/CE

    considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entita economica che conserva la propria identita, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attivita economica

    la giurisprudenza della Corte di Giustizia impone una valutazione complessiva e la preesistenza dell'entita economica; i criteri devono essere valutati globalmente e non isolatamente

  • art. 267 TFUE

    la Corte nazionale di ultima istanza puo chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia se necessario; qui la Cassazione ha ritenuto che non fossero sussistenti ragioni nuove per il rinvio alla luce della consolidata giurisprudenza comunitaria

  • art. 1676 cod. civ.

    quando l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo ceduto opera un regime di solidarieta tra appaltante e appaltatore

  • art. 92 c.p.c.

    regole sulla compensazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto non sussistere nelle parti ricorrenti le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione nella misura invocata, salvo quanto disposto per il grado precedente

  • artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.

    richiamati in relazione alla valutazione delle prove e all'onere della prova; la Corte ha osservato che le contestazioni attengono alla valutazione di merito e non a violazioni suscettibili di sindacato di legittimità

  • legge 14 febbraio 2003 n. 30 e d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 art. 32

    la modifica normativa e la delega non hanno eliminato l'esigenza di interpretare l'art. 2112 in modo conforme alla direttiva comunitaria: il requisito della preesistenza dell'entita trasferita va mantenuto anche dopo la novella

Massime di principio

  • Per far valere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. occorre dimostrare che il ramo ceduto sia un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale e che tale autonomia preesista al trasferimento; la mera creazione ad hoc o la semplice esternalizzazione non sono sufficiente
  • La valutazione della sussistenza del trasferimento di ramo d'azienda e quindi della rilevanza dei rapporti di lavoro trasferiti e un accertamento di fatto affidato al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di diritto o dell'omesso esame di fatto decisivo
  • Nell'accertamento occorre una valutazione globale degli elementi (personale, organizzazione, mezzi, software e infrastrutture, clientela, continuita dell'attivita); nessuno di questi elementi e decisivo in assoluto ma tutti vanno considerati nel loro insieme
  • La mancata cessione della proprieta di applicativi o il ricorso a contratti di appalto non precludono in via automatica il riconoscimento del trasferimento, ma possono costituire indici della mancata autonomia funzionale se, valutati complessivamente, mostrano che il compendio non poteva operare autonomamente
  • I lavoratori hanno interesse giuridico a fare accertare l'inesistenza del ramo ceduto e l'inefficacia del trasferimento nei loro confronti; eventuali conciliati fanno venire meno il giudizio per i soggetti che hanno transatto
  • Richiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e possibile ma non automatico: il giudice nazionale lo dispone solo se la questione comunitaria non e gia pacificata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e se il riferimento e rilevante ai fini del decidere

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