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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18820/2021 del 02/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di ripetizione di indebito relativa ai ratei di assegno sociale percepiti dalla signora Italia nel periodo 2006-2010. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'indebita fruizione dovesse essere assoggettata alla disciplina dell'indebito previdenziale (art.13, L. n.412/1991) e, accertata l'assenza di dolo della pensionata (che aveva presentato dichiarazioni dei redditi conformi al vero), aveva dichiarato l'irripetibilità dell'indebito. L'INPS censura la decisione viziandone l'applicazione delle norme sull'indebito previdenziale e civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Pur correggendo la motivazione della Corte d'appello (che aveva erroneamente assoggettato l'assegno sociale alla disciplina dell'indebito previdenziale), la Corte di Cassazione ha ribadito che l'assegno sociale (art.3, comma 6, L. n.335/1995) è una prestazione assistenziale e che la disciplina speciale che regola la ripetizione degli indebiti assistenziali impedisce la ripetizione delle somme quando l'accipiens ha fatto affidamento legittimo (ad es. presentando dichiarazioni reddituali veritiere). Essendo stato accertato il buon fede della beneficiaria, il ricorso è stato rigettato; nulla è stato statuendo sulle spese di giudizio per l'assenza di attività difensiva dell'intimata. La Corte ha inoltre disposto l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Legge n. 412/1991, art. 13

    La Corte d'appello aveva applicato questa disciplina propria dell'indebito previdenziale; la Cassazione corregge tale applicazione rilevando che essa non si estende all'assegno sociale, che è prestazione assistenziale e segue un diverso regime.

  • Legge n. 335/1995, art. 3, comma 6

    art. 3, comma 6, L. n. 335/1995

    Definisce l'assegno sociale come prestazione assistenziale entrata in sostituzione della pensione sociale; la Corte afferma che, per le sue diverse finalità e presupposti, non può essere trattato come prestazione previdenziale ai fini della ripetizione dell'indebito.

  • Codice Civile, art. 2033

    Norma generale sulla ripetizione dell'indebito. La Cassazione precisa che non è automaticamente applicabile alle prestazioni assistenziali ove esistano regole speciali che limitano la ripetibilità e tutelano l'affidamento del percettore.

  • Legge n. 88/1989, art. 52

    art. 52, comma 1, L. n. 88/1989

    La disposizione aveva assimilato la pensione sociale (previgente) alle pensioni previdenziali ai fini della ripetibilità; la Corte osserva che tale previsione non si estende all'assegno sociale e non è applicabile oltre i casi e i tempi in cui era espressamente prevista.

  • Decreto-legge n. 269/2003, art. 42, comma 5 (conv. L. n. 326/2003)

    art. 42, comma 5, d.l. n. 269/2003

    Previsione che limita la ripetizione delle somme indebitamente percepite prima della data di entrata in vigore del decreto per soggetti privi dei requisiti. La giurisprudenza ha discusso se tale norma abbia eliminato altre discipline speciali; la Cassazione ha ricordato che non si può ricavare da essa un'abrogazione implicita delle regole che tutelano l'affidamento del percettore.

  • Disposizioni di carattere generale, art. 14 prel. c.c.

    art. 14 disposizioni preliminari al codice civile

    Principio secondo cui le disposizioni di carattere eccezionale non devono essere estese oltre i casi e i tempi in cui sono stabilite; utilizzato per escludere l'estensione dell'assimilazione prevista dall'art. 52 L.88/1989 all'assegno sociale.

Massime di principio

  • L'assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995) è una prestazione assistenziale e non deve essere trattato, ai fini della ripetizione dell'indebito, come una prestazione previdenziale.
  • La normativa che assimilava la 'pensione sociale' alle pensioni previdenziali (art. 52 L. 88/1989) non si estende automaticamente all'assegno sociale ed è da interpretare restrittivamente.
  • Per le prestazioni assistenziali la ripetizione degli indebiti è disciplinata in modo speciale: l'ente può ripetere le somme generalmente solo dal momento dell'accertamento dell'indebito, salvo che l'accipiens fosse in dolo o non potesse ragionevolmente confidare nella legittimità della percezione.
  • Il buonafede e l'affidamento legittimo del beneficiario (es. dichiarazioni dei redditi conformi al vero, ricorso a patronato) possono escludere o limitare la possibilità di recupero degli importi indebitamente percepiti.
  • L'art. 2033 c.c. non è automaticamente applicabile alle prestazioni assistenziali quando esistono norme o principi speciali che regolano la ripetibilità in senso più favorevole al percettore.
  • L'amministrazione pubblica deve tempestivamente accertare e contestare l'indebito: ritardi o omissioni nell'accertamento possono pregiudicare il diritto di ripetizione.
  • Per escludere il diritto al recupero l'ente deve provare l'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) o la mancanza di un affidamento legittimo; l'esistenza di dichiarazioni reddituali veritiere costituite in sede amministrativa può essere prova dell'affidamento.

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