Cassazione Civile, Sentenza n. 18944/2021 del 05/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che ha riformato il giudizio di primo grado sul licenziamento disciplinare: il ricorrente sosteneva che il licenziamento era nullo perché perfezionato (comunicato) dopo il collocamento a riposo e che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore non aveva più il potere disciplinare. Contestava inoltre la legittimità della riattivazione del procedimento disciplinare iniziato nel 2002 (presunta decadenza per tardiva riapertura), la genericità della contestazione formulata nel 2016, l'uso degli atti del procedimento penale, e la valutazione delle prove e della proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha confermato che, anche se la notizia dell'infrazione risale al 2002 (quindi antecedente al d.lgs. n.150/2009), la prosecuzione o riattivazione del procedimento disciplinare è legittima se sussistono i presupposti (in particolare la sospensione cautelare dal servizio) e se sono rispettati i termini contrattuali per la riattivazione (CCNL Enti locali 1995, art.25: riattivazione entro 180 giorni dalla conoscenza della sentenza definitiva). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla specificità della contestazione, sulla regolare riapertura del procedimento e sulla congruità della sanzione (giusta causa), nonché legittimo l'utilizzo degli accertamenti penali come base probatoria in sede disciplinare. Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis
La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto
La Corte interpreta tale norma nel senso che, anche per il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il procedimento disciplinare può proseguire o concludersi dopo la cessazione del rapporto se sussiste la sospensione cautelare o la sanzione prevista è il licenziamento; finalità: tutela degli interessi collettivi e regolazione degli assetti economici.
d.lgs. n. 150/2009 (introduzione dell'art. 55-bis)
Ha introdotto nel d.lgs. 165/2001 la disciplina che consente la prosecuzione del procedimento disciplinare anche dopo la cessazione del rapporto in casi tassativi; la Corte ne riconosce la linea interpretativa consolidata ma sottolinea che la disciplina rileve ratione temporis a seconda del momento di acquisizione della notizia dell'infrazione.
d.lgs. n. 75/2017 (modifica art. 55-bis)
Ha riscritto e semplificato il comma 9 dell'art. 55-bis; tuttavia la Corte evidenzia che il principio di fondo (proseguimento del procedimento in presenza di sospensione cautelare o sanzione licenziamento) resta confermato.
D.P.R. n. 3/1957, artt. 92, 118 e 119
Norme storiche che giustificano l'obbligo/possibilità di concludere il procedimento disciplinare anche se il rapporto è cessato, in particolare quando vi sia stata sospensione cautelare; la giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria Cons. di Stato n.8/1997) ha valorizzato tali disposizioni come fondamento della persistenza del potere disciplinare per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.
CCNL Enti Locali 1995, art. 25 (commi 8 e 9)
"Il procedimento disciplinare ... rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. ... Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art.24, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. ... Il procedimento disciplinare sospeso ... è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva"
La Corte applica questa disciplina ratione temporis al caso (procedimento aperto nel 2002 e sospeso): il termine di riattivazione di 180 giorni è rispettato e rileva il momento in cui l'Ufficio procedimenti disciplinari ha acquisito copia conforme della sentenza.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter
La Corte ricorda che l'art. 55-ter non si applica ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore; pertanto prevale la disciplina contrattuale antecedente (CCNL 1995) per la riattivazione dei procedimenti.
art. 654 cod. proc. pen. (effetti del giudicato penale)
La Corte precisa che non ha attribuito automatica efficacia di giudicato penale alla sentenza penale prescrittiva; il giudice disciplinare può rivalutare autonomamente le prove penali e formare una prova disciplinare diversa da quella penale.
artt. 115, 116, 159, 166 cod. proc. civ. e artt. 366, 369 cod. proc. civ. (oneri e limiti di censura in cassazione)
La Corte rileva l'ammissibilità o l'inammissibilità delle censure secondo i criteri procedurali: le doglianze che richiedono rivalutazione di merito o non indicano e trascrivono documenti sono inammissibili.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego il datore di lavoro può legittimamente proseguire o riattivare il procedimento disciplinare anche dopo la cessazione del rapporto (es. collocamento a riposo) se sussisteva la sospensione cautelare o la sanzione prevista è il licenziamento; ciò per ragioni di tutela degli interessi collettivi e degli assetti economici.
- L'applicabilità dell'art. 55-bis d.lgs.165/2001 va valutata in relazione al momento di acquisizione della "notizia qualificata" dell'infrazione: se la notizia è anteriore alla riforma possono trovare applicazione le discipline previgenti (DPR 3/1957, CCNL).
- Quando il procedimento disciplinare è stato sospeso per procedimento penale, l'amministrazione deve riattivarlo entro i termini contrattuali (es. 180 giorni dall'acquisizione della sentenza definitiva secondo CCNL Enti locali 1995) e il momento determinante è quello in cui l'Ufficio competente acquisisce la copia conforme della sentenza.
- La contestazione disciplinare può essere formulata "per relationem" richiamando gli atti del procedimento penale, a condizione che il lavoratore venga messo in condizione di conoscere gli addebiti e di esercitare il diritto di difesa (specificità non deve essere illusoria).
- Una sentenza penale che dichiara l'intervenuta prescrizione non preclude automaticamente l'azione disciplinare: il giudice disciplinare può riconsiderare e valutare autonomamente gli elementi probatori alla luce dei diversi presupposti della responsabilità disciplinare rispetto a quella penale.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure di fatto richiedono dettagli e trascrizioni dei documenti decisivi: le doglianze generiche o che chiedono il riesame del merito senza indicazioni precise sono inammissibili.
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