Cassazione Civile, Sentenza n. 18611/2021 del 30/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi alla Gestione commercianti relativi al periodo 1997-2003. Il ricorrente deduceva: (i) che la Corte di merito aveva attribuito valore decisivo ad una dichiarazione resa nel 1999 circa l'abitualità e prevalenza dell'attività prestata per la MRS Computer Trade s.r.l., senza tener conto che la dichiarazione era anteriore e non corroborata da altri elementi, e che risultava smentita dalla deposizione di un teste; (ii) che la Corte non aveva esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenuto inammissibile: il controllo sulla valutazione presuntiva del giudice di merito è limitato e non ammette una rinnovata valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità) e ha accolto il secondo motivo (fondato). La Corte ha ritenuto che la prescrizione dei contributi previdenziali costituisca questione di ordine pubblico rilevabile d'ufficio, che l'appello non esenta dal dovere del giudice di appello di esaminare la prescrizione e che i giudici di merito avevano omesso qualsiasi pronuncia sulla prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per essere riesaminata, con istruzioni anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
L. n. 662/1996, art. 1, commi 203 e 208
richiamata dalla censura del ricorrente in relazione al regime contributivo e alla qualificazione dell'attività, ma la Corte di Cassazione non ha accolto la doglianza fondata su detta norma in quanto ha ritenuto che il sindacato circa la valutazione delle prove presuntive sia rimesso al giudice di merito
D.L. n. 78/2010, art. 12, comma 11 (conv. L. n. 122/2010)
menzionato come interpretazione normativa collegata alle disposizioni citate dal ricorrente; non ha determinato l'accoglimento del primo motivo
Codice civile, art. 2697
riferito al principio generale sulla prova: l'onere della prova grava sulla parte che deduce il fatto; richiamato nel contesto del confronto probatorio ma non ritenuto idoneo a sovvertire la valutazione del giudice di merito in sede di legittimità
Codice civile, art. 2729
norma sulle presunzioni: la Corte precisa che il sindacato di legittimità può censurare l'erronea ricostruzione dei requisiti della presunzione (gravità, precisione, concordanza) solo entro limiti di legge, non consentendo una mera riconsiderazione del materiale probatorio del giudice di merito
Codice di procedura civile, art. 112
richiamato dal ricorrente per lamentare omissione di decisione; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione con riferimento all'obbligo del giudice di esaminare la prescrizione
Codice di procedura civile, art. 346
richiama il principio per cui in appello devono essere riproposte le eccezioni non già esaminate dal primo giudice; però non si applica alle eccezioni rilevabili d'ufficio
Codice di procedura civile, art. 345
stabilisce l'obbligo del giudice di decidere d'ufficio sulle questioni rilevabili di ordine pubblico; la Corte lo ha richiamato per affermare che la prescrizione dei contributi va rilevata d'ufficio
L. n. 335/1995, art. 3, comma 9
interpretata come previsione del carattere estintivo della prescrizione dei contributi previdenziali: i contributi prescritti non possono essere riscossi e devono essere restituiti d'ufficio se già pagati
Codice civile, art. 2940
menzionato per sottolineare la deroga prevista dal sistema previdenziale rispetto agli effetti della prescrizione: la restituzione d'ufficio dei pagamenti prescritti è obbligatoria per gli enti previdenziali
Massime di principio
- La valutazione della esistenza e del valore delle presunzioni (art. 2729 c.c.: gravità, precisione, concordanza) è, in primo luogo, questione di merito: la Corte di Cassazione è limitata nel riesame e non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione del materiale probatorio se non sussiste una vera violazione di legge
- Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove acquisite in causa configurano un sindacato di fatto non ammissibile in cassazione; per contestare la motivazione del giudice di merito è necessario dimostrare un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- La prescrizione dei contributi previdenziali ha natura di questione di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio: il giudice (anche d'appello) deve esaminarla anche se la parte non la ripropone, e la sua omessa decisione può determinare la cassazione della sentenza
- Se in primo grado è stata sollevata l'eccezione di prescrizione e il giudice non si è pronunciato, la parte può ottenere la cassazione per omesso esame; in procedimenti contributivi gli enti previdenziali non possono procedere al recupero coattivo di somme prescritte
- In pratica, in situazioni analoghe è strategico porre tempestivamente e con chiarezza l'eccezione di prescrizione e, se il giudice non la valuta, tenerne memoria per eventuale impugnazione; d'altro canto, contestare valutazioni presuntive del giudice di merito richiede di inquadrare la censura come vizio di diritto sui requisiti della presunzione, non come semplice diversa valutazione delle prove
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