Cassazione Penale, Sentenza n. 47566/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Cosenza per presunto concorso in traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). I motivi principali contestavano la carenza e la contraddittorieta della motivazione rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: non emergerebbe, dalle indagini, un chiaro collegamento tra il debito vantato dal Cicero e l'acquisto o la cessione di stupefacenti a opera del Bruno; le dichiarazioni testimoniali (in particolare della zia Caruso Maria Carmela) sono ritenute inattendibili o generiche; inoltre si deduceva vizio di motivazione anche rispetto alle esigenze cautelari attuali, senza valutare adeguatamente l'epoca dei fatti contestati
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato gravi carenze e contraddittorieta nella motivazione dell'ordinanza impugnata su punti essenziali: non risulta chiarito se il debito derivasse da una effettiva cessione di droghe da parte del ricorrente o da un finanziamento effettuato senza consapevolezza degli scopi illeciti; la natura e provenienza del denaro, l'esatta quantificazione e la collegabilità alle diverse tipologie di sostanza non sono definite; risulta inoltre non chiarito il ruolo di terze persone citate (es. Erra Immacolata). Per tali ragioni la sentenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
Norma che sanziona il traffico e la detenzione di stupefacenti per il commercio; nel caso l'imputazione ricomprende sia la detenzione e cessione che ipotesi aggravate; la Corte rileva incertezza se gli addebiti ricadano realmente sotto tali commi o se descrivano piuttosto un finanziamento privo di collegamento probatorio con la cessione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75
Richiamata dall'ordinanza per delimitare le ipotesi escluse dalla fattispecie di traffico; la Corte osserva che l'ordinanza non chiarisce se gli atti rientrino o meno nelle ipotesi di esclusione previste
Codice penale, art. 81, comma finale
Richiama la responsabilita per concorso nel reato; l'imputazione prospetta il concorso tra il ricorrente e Cicero, ma la Corte richiede indizi chiari e motivazione non contraddittoria per sostenere tale partecipazione
Codice di procedura penale, art. 273
Norma richiamata dal difensore come vizio dedotto nell'impugnazione; concerne i motivi di cassazione contro provvedimenti cautelari e la corretta esposizione della doglianza. La Corte ha ritenuto fondata la censura motivazionale sollevata
Codice di procedura penale, art. 274
Altro articolo citato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; riguarda i vizi della motivazione degli atti processuali. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse affetta da vizi di motivazione sostanziali
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Predisposizione normativa utilizzata per individuare la competenza al nuovo esame dopo annullamento: la Cassazione rinvia gli atti al Tribunale competente per il nuovo giudizio di riesame
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte
Massime di principio
- La misura cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti richiede una motivazione dettagliata e priva di contraddizioni sui fatti essenziali: natura dellapartecipazione, quantità e tipologia della sostanza, ruolo concreto dellimputato
- Quando la prova si fonda su relazioni economiche o debiti tra indagati e terzi, occorrono indizi chiari che colleghino il denaro al compimento o al finanziamento diretto di operazioni illecite; la semplice esistenza di un debito non prova automaticamente la consapevolezza di finalità di spaccio
- Dichiarazioni testimoniali rilevanti devono essere valutate in termini di attendibilita e coerenza; se risultano generiche o contraddittorie, non possono reggere da sole la gravita indiziaria necessaria per la custodia cautelare
- Deve essere adeguatamente motivata la valutazione delle esigenze cautelari attuali: va considerata l'epoca dei fatti contestati e la concreta pericolosita attuale, non solo fatti remoti
- La presenza di terzi o di fatti alternativi non chiariti (es. altri soggetti creditori o intermediari) indebolisce la solidita degli indizi e giustifica un nuovo esame da parte dell'organo giudicante
- In caso di motivazione carente o contraddittoria il giudice di legittimita annulla e rinvia per consentire un riesame che colmi le lacune istruttorie e motivazionali
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