Cassazione Penale, Sentenza n. 42044/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per guida in stato di alterazione psicofisica ex art. 187, comma 1 Codice della Strada, emessa in appello dopo che il Tribunale aveva assolto l'imputato. Il Bonfadini deduce che i risultati del prelievo ematico non sono di per sé idonei a dimostrare lo stato di alterazione, soprattutto trattandosi di assuntore abituale di cannabis; contesta la valutazione e la motivazione della Corte territoriale circa la rilevanza dei valori ematici e degli elementi sintomatici (si censura il travisamento delle dichiarazioni del perito e del consulente della difesa e la mancanza di valutazione dell'attenuazione degli effetti nei consumatori abituali). Con un terzo motivo lamenta l'ingiustificato diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) adducendo che la Corte ha fondato il diniego su precedenti estinti o condonati e non ha adeguatamente applicato i criteri dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha fondato la condanna sulla convergenza tra gli esiti del prelievo ematico (THC ad un livello indicato come circa otto volte superiore alla soglia che normalmente induce alterazione) e gli elementi sintomatici riscontrati (tra cui marcata alterazione del battito cardiaco), nonché sulla dichiarazione dell'imputato di aver fumato e sulla consegna di residui di sigaretta di cannabis. La Corte ha inoltre osservato che il prelievo ematico effettuato a breve distanza temporale dal fermo ha elevata valenza probatoria rispetto ad altre analisi (es. urine). Quanto al diniego dei benefici, la Corte ha ritenuto legittimo il riferimento ai precedenti e alla pericolosità del comportamento (guida in stato di alterazione con passeggero) come elementi ostativi; non è richiesta la disamina ex profuso di tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen. La sentenza impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 1 Codice della Strada
art. 187, comma 1 del Codice della Strada
La condotta di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti è integrata dalla convergenza tra accertamento ematico positivo per cannabinoidi e rilevazione di elementi sintomatici; il dato ematico, se raccolto in prossimità temporale rispetto al fatto, ha elevata valenza probatoria.
La censura basata su presunto travisamento delle risultanze peritali è qualificata come richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, che rientra nella sfera del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
Per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione il giudice valuta gli elementi indicati dall'art. 133; tuttavia non è obbligatorio prendere in esame «tutti» gli elementi elencati: il giudice può limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Riferimento utilizzato per motivare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende solo se non sussistono elementi che dimostrino colpa nella proposizione del ricorso; nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sussistente colpa.
Massime di principio
- Un esito di analisi ematica per sostanze psicoattive, se effettuato entro breve tempo dal controllo, ha rilevante valore probatorio e può integrarsi con elementi sintomatici per fondare una condanna per guida in stato di alterazione.
- Il dato laboratoristico da solo può non essere sempre decisivo; tuttavia, la convergenza di più elementi (es. ammissione dell'assunzione, ritrovamento di residui di stupefacente, segni clinici suggestivi) rafforza la prova dello stato di alterazione.
- La valutazione probatoria (anche delle perizie) è di pertinenza del giudice di merito: la Cassazione sindaca la correttezza logico-argomentativa e la coerenza della motivazione, non una diversa valutazione delle stesse prove.
- Il giudice che nega benefici come la sospensione condizionale non è obbligato a valutare esaurientemente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo fare riferimento agli elementi ritenuti prevalenti ai fini prognostici e rieducativi.
- Precedenti estinti o condonati possono comunque essere richiamati per delineare profili negativi della personalità e della pericolosità sociale ai fini del trattamento sanzionatorio.
- Un ricorso privo di fondamento può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, in assenza di colpa nella proposizione, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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