Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13851/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico specializzato conveniva in giudizio lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata retribuzione dei medici in formazione specialistica. Deduceva di essersi iscritto nell’anno accademico 1985/1986 a una scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia e di aver conseguito il diploma nel 1990. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello entrambe le parti avevano proposto gravame, con l’attore che chiedeva una liquidazione più elevata, la natura di valore del credito e una diversa decorrenza degli interessi. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: con i primi due e con il quarto contestava la qualificazione della pretesa, il criterio di liquidazione del danno, l’applicazione dell’art. 11 della l. n. 370/1999, l’esclusione dell’applicazione del d.lgs. n. 257/1991 ai periodi anteriori al 1991, nonché la decorrenza di interessi, rivalutazione e parametro risarcitorio; con il terzo motivo censurava la regolazione delle spese di lite e, nel quarto, riproponeva anche rilievi analoghi sulle spese e sulla disparità di trattamento rispetto ad altri casi simili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi e il quarto, nella parte corrispondente, inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata: per i medici specializzandi frequentanti prima del 1991, l’art. 11 l. n. 370/1999 ha operato una liquidazione legislativa del danno che vale come adempimento parziale e sostituisce l’obbligazione risarcitoria con un debito di valuta; di conseguenza, gli interessi decorrono solo dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale e non spetta la rivalutazione monetaria, salvo prova rigorosa di circostanze diverse e tempestivamente dedotte. Ha inoltre escluso la violazione del diritto UE e del principio di eguaglianza, osservando che la normativa comunitaria non definiva la retribuzione adeguata e che la diversa disciplina delle situazioni posteriori al 1991 è frutto di una legittima scelta legislativa. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, perché non prospettava specifiche violazioni ma soltanto una richiesta di revisione del regolamento in conseguenza dell’auspicato accoglimento degli altri motivi; comunque, il giudice di merito aveva ravvisato una soccombenza reciproca, sufficiente a giustificare la compensazione o la diversa regolazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alle spese prenotate a debito in favore dell’amministrazione, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della pretesa risarcitoria, ma la Corte ribadisce che per i medici specializzandi anteriori al 1991 la disciplina applicabile è quella della liquidazione legislativa di cui all’art. 11 l. n. 370/1999, con conversione del debito in valuta e regole sugli interessi di mora

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel ricorso, ma non è la norma decisiva; la Corte applica le regole generali sugli interessi del debito di valuta

  • art. 1219 c.c.

    gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel ricorso; la Corte esclude rivalutazione e interessi compensativi nel quadro della liquidazione legislativa del danno

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi sono dovuti secondo le regole del debito di valuta, dalla mora o dalla domanda

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel ricorso per la liquidazione equitativa, ma la Corte valorizza la liquidazione legislativa già effettuata

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel ricorso, senza incidenza decisiva nella motivazione

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel ricorso; la Corte conferma il criterio di liquidazione già fissato dalla disciplina speciale

  • art. 11 legge n. 370/1999

    costituisce una liquidazione legislativa del danno per la mancata attuazione delle direttive, qualificata come adempimento parziale soggettivo e come sostituzione della precedente obbligazione risarcitoria con un debito di valuta

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    non applicabile ai rapporti anteriori all’anno accademico 1991-1992, perché disciplina situazioni future con condizioni diverse e più impegnative

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre elementi per mutarla

  • artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.

    il regolamento delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro il limite del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la soccombenza reciproca giustifica la regolazione adottata

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente per disparità di trattamento, ma la Corte esclude irragionevolezza, poiché la diversa disciplina delle situazioni nel tempo è espressione di una scelta legislativa legittima

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi che hanno frequentato corsi anteriori all’anno accademico 1991-1992, la tutela risarcitoria per la mancata attuazione delle direttive europee è assorbita dalla liquidazione legislativa prevista dall’art. 11 l. n. 370/1999, che opera come adempimento parziale e sostituisce la precedente obbligazione risarcitoria.
  • Quando la pretesa è stata oggetto di liquidazione legislativa e si configura un debito di valuta, gli interessi legali decorrono soltanto dalla costituzione in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale; non spettano automaticamente rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
  • La disciplina interna che differenzia le situazioni precedenti e successive al 1991 non viola di per sé il principio di uguaglianza, se è espressione di una scelta legislativa di regolazione nel tempo di rapporti diversi e se la normativa sovranazionale non impone un criterio quantitativo specifico di remunerazione adeguata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.
  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa; la compensazione o diversa regolazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, specie in caso di soccombenza reciproca.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.