Cassazione Penale, Sentenza n. 33637/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per esercizio abusivo dell'attività di raccolta scommesse e omessa registrazione della clientela. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 per mancata celebrazione dell'udienza con trattazione orale; 2) vizio di motivazione e mancato rispetto della giurisprudenza sovranazionale in tema di discriminazione degli operatori esteri (riferimento alla posizione della SKS365 e alla legittimità/illegittimità del diniego questorile di licenza); 3) erroneo rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) nonostante circostanze attenuanti (incensuratezza, regolarizzazione, ottenimento successivo della concessione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: le disposizioni emergenziali (art. 23 d.l. 149/2020) ammettono la trattazione orale solo su istanza perentoria delle parti e l'assenza di tale istanza rende infondata la doglianza; inoltre la giurisprudenza consolidata punisce la raccolta di scommesse per conto di allibratore straniero senza preventiva licenza o senza dimostrare l'esclusione illegittima dall'accesso alle concessioni, e la partecipazione dell'operatore estero alla gara esclude rilievi discriminatori utili al ricorrente. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha censurato la motivazione del giudice d'appello sul rifiuto dell'art. 131-bis (basata su argomentazioni generiche di tutela sociale), ritenendo che non siano state adeguatamente valutate le circostanze concrete offerte dal ricorrente. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione (non sussistendo presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 149 del 2020
disposizioni emergenziali che regolano la trattazione orale in appello
Le norme emergenziali prevedono che la trattazione orale in appello sia subordinata alla presentazione di una richiesta scritta entro termine perentorio; l'assenza di tale richiesta rende infondata la denuncia di violazione del diritto all'oralità.
art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401
Integra il reato la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di soggetto che media per allibratore straniero senza la preventiva licenza di cui all'art. 88 r.d. n. 773/1931 o senza dimostrare che l'operatore estero è stato illegittimamente escluso dalle gare.
art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Norma che richiede il rilascio di specifica licenza per l'esercizio delle attività di raccolta scommesse; l'esistenza di partecipazione dell'operatore estero alla gara e l'ottenimento della concessione incidono sulla valutazione della rilevanza di profili discriminatori.
Prevede la valutazione della particolare tenuità del fatto e l'applicazione di conseguenti benefici; il giudice deve valutare concretamente le circostanze personali e il tenore della condotta, non respingere la richiesta con motivazioni generiche di interesse sociale.
Stabilisce i limiti per un proscioglimento nel merito nei termini di evidenza; in mancanza di elementi per proscioglimento, se è intervenuta la prescrizione il giudice di legittimità può annullare senza rinvio.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia ha censurato norme nazionali discriminatorie verso operatori esteri; tuttavia, nel caso concreto, la partecipazione e l'ottenimento della concessione da parte dell'operatore estero rende irrilevante l'argomento discriminatorio sollevato dal ricorrente.
Massime di principio
- La mancata richiesta formale di trattazione orale prevista da misure emergenziali priva di efficacia le successive doglianze sulla violazione dell'oralità: va valutato se la parte abbia osservato i termini e le formalità previsti.
- L'affiliazione a un allibratore straniero che ha effettivamente partecipato e ottenuto la concessione limita la possibilità di invocare profili di discriminazione internazionale: il punto cruciale è dimostrare l'esclusione illegittima dall'accesso alle concessioni.
- La valutazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una motivazione specifica e concreta sulle circostanze personali e sulla tenuità della condotta; argomentazioni generiche basate su interessi pubblici non sono sufficienti per escludere la sua applicazione.
- Quando è decorso il termine massimo di prescrizione e non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito secondo i criteri dell'art. 129 c.p.p., la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La giurisprudenza consolidata circa il reato di raccolta per conto di allibratori esteri richiede prova della mancanza di licenza o della illegittima esclusione dell'operatore estero; l'onere probatorio è determinante per i profili di responsabilità penale.
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