Cassazione Penale, Sentenza n. 46845/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla ritenuta recidiva, annullando la sentenza impugnata su quel punto e rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla sussistenza della recidiva; ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si deduce l'omessa motivazione e l'errore nel ritenere sussistente la recidiva sulla base di un precedente commesso il 4/7/2007, per il quale era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il 21/10/2009, irrevocabile il 28/12/2009, ma successivamente estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dal certificato del casellario e dall'ordinanza del 5/3/2015.
Norme richiamate
Norma relativa al calcolo della recidiva e delle circostanze; nel caso di specie la valutazione della recidiva è stata ritenuta erronea perché fondata su un reato ormai estinto.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti in relazione al reato contestato; citata quale fattispecie di reato per la quale è intervenuta condanna.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Prevvede condizioni per l'estinzione del reato (applicazione della pena su richiesta delle parti e decorso dei termini) che producono l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva; l'estinzione opera ipso iure e rende inidoneo il precedente a fondare la recidiva.
Stabilisce l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando la Cassazione annulla solamente su questioni limitate; qui è stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. estingue anche gli effetti penali relativi alla recidiva: un precedente estinto non può essere utilizzato per aggravare la responsabilità per recidiva.
- L'estinzione prevista dall'art. 445 opera ipso iure e non richiede necessariamente una pronuncia formale dell'esecuzione per impedire il computo della recidiva; il certificato del casellario e l'ordinanza che attestano l'estinzione sono elementi decisivi.
- Se il giudice di merito si fonda su un precedente ormai estinto per calcolare la recidiva, la parte interessata può ottenere l'annullamento limitato a quel punto e il rinvio per un nuovo accertamento.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al punto viziato (es. la recidiva) e disporre rinvio, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità se non impugnata su altri profili; in tali casi l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- In fase di difesa, è importante produrre documentazione del casellario giudiziale e di eventuali provvedimenti di estinzione per impedire che precedenti estinti vengano conteggiati come recidiva.
- I giudici devono motivare specificamente la sussistenza della recidiva e verificare l'assenza di cause di estinzione del reato anteriore prima di utilizzarlo come circostanza aggravante.
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