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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46845/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla ritenuta recidiva, annullando la sentenza impugnata su quel punto e rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla sussistenza della recidiva; ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduce l'omessa motivazione e l'errore nel ritenere sussistente la recidiva sulla base di un precedente commesso il 4/7/2007, per il quale era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il 21/10/2009, irrevocabile il 28/12/2009, ma successivamente estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dal certificato del casellario e dall'ordinanza del 5/3/2015.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa al calcolo della recidiva e delle circostanze; nel caso di specie la valutazione della recidiva è stata ritenuta erronea perché fondata su un reato ormai estinto.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme del testo unico sugli stupefacenti in relazione al reato contestato; citata quale fattispecie di reato per la quale è intervenuta condanna.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevvede condizioni per l'estinzione del reato (applicazione della pena su richiesta delle parti e decorso dei termini) che producono l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva; l'estinzione opera ipso iure e rende inidoneo il precedente a fondare la recidiva.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando la Cassazione annulla solamente su questioni limitate; qui è stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. estingue anche gli effetti penali relativi alla recidiva: un precedente estinto non può essere utilizzato per aggravare la responsabilità per recidiva.
  • L'estinzione prevista dall'art. 445 opera ipso iure e non richiede necessariamente una pronuncia formale dell'esecuzione per impedire il computo della recidiva; il certificato del casellario e l'ordinanza che attestano l'estinzione sono elementi decisivi.
  • Se il giudice di merito si fonda su un precedente ormai estinto per calcolare la recidiva, la parte interessata può ottenere l'annullamento limitato a quel punto e il rinvio per un nuovo accertamento.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al punto viziato (es. la recidiva) e disporre rinvio, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità se non impugnata su altri profili; in tali casi l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
  • In fase di difesa, è importante produrre documentazione del casellario giudiziale e di eventuali provvedimenti di estinzione per impedire che precedenti estinti vengano conteggiati come recidiva.
  • I giudici devono motivare specificamente la sussistenza della recidiva e verificare l'assenza di cause di estinzione del reato anteriore prima di utilizzarlo come circostanza aggravante.

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