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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20570/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di una lavoratrice, già impiegata presso un precedente appaltatore del servizio di pulizia di Poste Italiane, alle dipendenze della nuova appaltatrice. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente al superminimo percepito presso il precedente datore di lavoro, sostenendo che, in base al CCNL Multiservizi e all’art. 2112 c.c., tale trattamento dovesse essere conservato anche dopo il cambio appalto. La nuova datrice di lavoro proponeva opposizione, deducendo che si trattava di un caso di cambio appalto disciplinato dal CCNL e non di trasferimento d’azienda, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. e insussistenza del diritto a conservare il superminimo. Nei gradi di merito i giudici hanno ritenuto che il cambio appalto rientrasse nella disciplina contrattuale che non impone il mantenimento delle pregresse condizioni migliorative, e che il superminimo fosse collegato a uno specifico incarico organizzativo poi venuto meno. In cassazione la lavoratrice ha articolato tre motivi: violazione del CCNL Multiservizi e degli artt. 2099 e 2103 c.c. per la negata conservazione del superminimo; violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 per l’esclusione del trasferimento d’azienda; violazione degli artt. 2103 e 2099 c.c., dell’art. 29, co. 3, d.lgs. 276/2003 e dell’art. 22 L. 300/1970 per la ritenuta legittimità della sottrazione del superminimo in ragione del venir meno dell’incarico e per la asserita lesione della posizione sindacale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il CCNL Multiservizi, nella disciplina del cambio appalto, garantisce ai lavoratori assunti dal nuovo appaltatore l’applicazione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo, ma non il mantenimento del trattamento di miglior favore già percepito presso il precedente datore di lavoro, incluso il superminimo. Ha inoltre osservato che l’art. 9 CCNL riguarda il rinnovo del contratto collettivo e non il cambio di appalto, mentre gli artt. 2099 e 2103 c.c. non assicurano l’irriducibilità di voci retributive prive di stabile collegamento con la professionalità del lavoratore, specie quando fossero compensative di particolari modalità della prestazione venute meno con il nuovo assetto organizzativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare apprezzamenti di fatto sulla discontinuità organizzativa fra le due imprese, valutazione riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: è stata richiamata la possibilità del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni nei limiti dell’art. 2103 c.c., ma soprattutto è stata rilevata la novità della doglianza sul demansionamento e l’inammissibilità della censura relativa alla qualità di dirigente sindacale, già reputata nuova nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 CCNL Multiservizi

    co. 6; art. 4, lett. a); art. 4, lett. b)

    La disciplina del cambio appalto garantisce l’assunzione dei lavoratori del precedente appaltatore secondo il trattamento economico previsto dal CCNL, ma non comporta automaticamente la conservazione delle condizioni economiche migliorative già godute; la distinzione tra lettera a) e lettera b) dipende dalla presenza o meno di discontinuità tecnico-organizzative nell’appalto.

  • art. 9 CCNL Multiservizi

    La clausola riguarda il rinnovo del contratto collettivo e il passaggio tra vecchio e nuovo CCNL per rapporti già in essere, non la vicenda del cambio appalto; perciò non si applica a un nuovo rapporto instaurato con il subentrante.

  • art. 18 CCNL Multiservizi

    È richiamato solo come norma definitoria della retribuzione globale mensile, senza prevedere un diritto al mantenimento del superminimo nel cambio appalto.

  • art. 2099 c.c.

    Non fonda, nel caso concreto, un diritto alla conservazione del superminimo, mancando un collegamento stabile della voce retributiva alla professionalità del lavoratore e risultando essa compensativa di modalità specifiche della prestazione venute meno.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato sia per escludere che imponga la conservazione del superminimo, sia per affermare il potere datoriale di modificare le mansioni nei limiti di legge; la doglianza di demansionamento non era stata utilmente introdotta nei gradi di merito.

  • art. 2112 c.c.

    La sua applicazione presuppone un trasferimento d’azienda; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso in fatto per la discontinuità organizzativa e per la struttura autonoma del subentrante.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Nel cambio appalto occorre verificare se ricorra un trasferimento d’azienda; la discontinuità imprenditoriale e la presenza di una propria struttura organizzativa del subentrante escludono l’applicazione dell’art. 2112 c.c.

  • L. n. 122/2016

    È richiamata come novella dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, rilevante ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno di un trasferimento d’azienda nel cambio appalto.

  • art. 22 L. n. 300/1970

    La censura relativa alla posizione di dirigente sindacale è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile, perché non introdotta tempestivamente nel ricorso di primo grado.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel cambio appalto, la conservazione delle condizioni economiche pregresse non è automatica: occorre una specifica base normativa o contrattuale che preveda espressamente il mantenimento del trattamento di miglior favore; in mancanza, il nuovo rapporto può essere considerato un’assunzione ex novo.
  • Le voci retributive aggiuntive, come il superminimo, restano tutelabili come componente irriducibile solo se risultano stabilmente collegate alla professionalità o alle mansioni; se invece compensano particolari modalità operative o maggiori oneri legati a un incarico specifico, vengono meno con il venir meno di quell’incarico.
  • L’esclusione del trasferimento d’azienda nel cambio appalto dipende da un accertamento di fatto sulla continuità o discontinuità organizzativa e imprenditoriale; tale valutazione, se sorretta da motivazione, non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • La deduzione di questioni nuove in sede di legittimità è inammissibile: le censure devono confrontarsi con le rationes decidendi effettivamente poste dalla sentenza impugnata e con i temi già introdotti nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il datore di lavoro conserva, nei limiti dell’art. 2103 c.c., un potere di variazione delle mansioni; la sola modifica dell’assetto organizzativo o la soppressione di un incarico non integrano di per sé illegittimità se non viene allegato e provato uno specifico illegittimo demansionamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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