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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25793/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dalla morte di un cavallo da corsa custodito presso un'azienda agricola, che il proprietario assume essere stata causata dall'urto di un trattore condotto da un terzo. Il proprietario ha chiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicando come voci il danno emergente, il lucro cessante per perdita dell'attività riproduttiva, la perdita di chance sportive e il danno morale, oltre alle spese di smaltimento della carcassa. In primo grado la domanda è stata rigettata per mancata prova della dinamica del sinistro e dell'imputabilità della morte del cavallo al fatto illecito del conducente. In appello, la Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione applicando la ragione più liquida, ritenendo non provata né la sussistenza né l'entità dei danni e quindi escludendo anche la liquidazione equitativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione dell'esistenza del danno da parte dell'assicurazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all'entità del danno, sostenendo che le prove raccolte e la CTU avessero dimostrato il valore del cavallo; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura d'appello relativa alla ricostruzione delle cause del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché contraddittorio nelle stesse allegazioni del ricorrente: dalla sua ricostruzione emergeva che la compagnia aveva contestato l'an debeatur e, in ogni caso, anche l'entità del danno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico, ma solo una diversa valutazione di elementi istruttori e della CTU, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva legittimamente deciso sulla questione ritenuta più liquida, cioè la mancanza di prova del danno, senza dover prima esaminare la dinamica dell'incidente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese alla società controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è stata esclusa perché le allegazioni del ricorrente mostravano che la controparte aveva effettivamente contestato l'an debeatur e l'entità del danno.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la violazione di legge dedotta con il primo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso; non la mera valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per definire il fatto principale ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e per ribadire il tema dell'onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa poiché la Corte d'appello poteva decidere sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare prima la dinamica del sinistro.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 276 c.p.c.

    Consente al giudice di scegliere, tra le questioni di merito, quella ritenuta più liquida.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Fondano il principio della ragione più liquida, utilizzato per decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione del principio di non contestazione non è configurabile quando la stessa prospettazione del ricorrente evidenzia che la controparte ha contestato il fatto costitutivo del diritto azionato e, comunque, la quantificazione del danno.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso; non è invece sindacabile in cassazione la mera mancata valorizzazione di prove, documenti o consulenze tecniche.
  • La mancata attribuzione di efficacia probatoria a elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice di merito può decidere la controversia sulla questione ritenuta di più agevole definizione, anche se logicamente subordinata rispetto ad altre questioni, senza violare l'art. 112 c.p.c.
  • La scelta delle prove ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti specifici del vizio motivazionale oggi consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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