Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. A Coppola erano contestati: 1) partecipazione al clan di camorra 'clan Moccia' ex art. 416-bis c.p., in qualità di imprenditore fiduciario di Antonio Moccia, con ricevute ingenti provviste illecite investite in attività d'impresa; 2) trasferimento fraudolento di valori per essersi fittiziamente intestato le quote della New Service s.r.l. per consentire a Moccia di eludere disposizioni in materia di misure di prevenzione (capo relativo all'art. 512-bis); 3) autoriciclaggio consumato per il reinvestimento di proventi illeciti nella stessa società (art. 648-ter) e 4) autoriciclaggio tentato per l'acquisto di un deposito carburanti. Era inoltre contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.. Il ricorrente deduceva violazioni di norma e carenza/mancata motivazione in ordine ai gravi indizi, all'attualità delle esigenze cautelari e alla finalità di elusione, nonché vizi di motivazione generici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per mera riproposizione di argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal Tribunale del riesame. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha specificamente contestato i rilievi motivazionali su cui si è fondato il provvedimento impugnato e che la censura sull'attualità delle esigenze cautelari era infondata perché il Tribunale aveva motivato la pericolosità attuale. I motivi nuovi depositati in memoria sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. sono stati ritenuti inammissibili per mancanza di connessione con i motivi originari e per non poter sanare l'inammissibilità originaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevata la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa: il Tribunale del riesame aveva motivato l'inserimento dell'imprenditore nel clan come espressione di un rapporto fiduciario e di investimenti di proventi illeciti finalizzati a conservare e accrescere il potere della famiglia. La Cassazione ha ritenuto che la contestazione circa la mancanza di riscontri specifici fosse generica e non adeguatamente argomentata in cassazione.
Aggravante contestata in relazione ai reati di trasferimento fraudolento e autoriciclaggio. Il ricorrente ha tentato tardivamente di contestare la sussistenza dei gravi indizi relativi all'aggravante; la Corte ha rilevato che la mancata impugnazione originaria rende inammissibili i motivi nuovi e che il Tribunale aveva comunque richiamato la rilevanza dell'aggravante nella motivazione del provvedimento impugnato.
Riferito nel testo come norma concernente l'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione tramite fittizia intestazione di quote societarie. Il Tribunale del riesame aveva motivato che l'intestazione della New Service in capo al Coppola era finalizzata a consentire al Moccia di eludere le misure, dato il suo status già imputato in altro procedimento; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata rispetto alla censura difensiva.
Norma sull'autoriciclaggio; contestato il reinvestimento di somme provenienti dall'associazione nelle attività commerciali. La Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza dei singoli elementi di prova, rilevando invece che il ricorso non contestava specificamente la motivazione che ha portato a ritenere tali indizi.
Richiamata dal ricorrente tra le norme denunciate; la Corte non ha accolto la censura per genericità e mancata specificazione di come la norma sarebbe stata violata.
Citata in relazione alle presunzioni collegate all'aggravante ex art. 416-bis.1: la Corte osserva che l'eventuale esclusione dei gravi indizi relativi all'aggravante non è stata adeguatamente dedotta nel ricorso originario, per cui non è stata motivatamente affrontata.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza di legittimità sulla inammissibilità dei motivi generici che non pongono in relazione le ragioni dell'impugnazione con le esplicitazioni del giudice impugnato; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'ordine di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi di questa disposizione.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a ripetere argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito senza indicare in modo specifico quali aspetti della motivazione sarebbero errati.
- Per impugnare con successo un provvedimento de libertate occorre contestare in modo puntuale e collegato le ragioni concrete della decisione impugnata, non limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali in astratto.
- I nuovi motivi introdotti con memoria sono ammissibili solo se collegati ai motivi originari; non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari né costituire surrettizia estensione dei termini di impugnazione.
- In tema di misure cautelari, il giudice deve motivare l'attualità delle esigenze cautelari; la contestazione dell'attualità deve quindi indicare elementi specifici contrari alla valutazione svolta dal giudice e non limitarsi a rilievi generici.
- Quando la misura cautelare si fonda su indizi di partecipazione ad associazione mafiosa e su operazioni ritenute idonee a eludere misure di prevenzione (es. fittizia intestazione di quote societarie), il difensore deve articolare puntuali censure fattuali e probatorie per mettere in discussione la valutazione del nesso teleologico ed il quadro indiziario.
- In presenza di un'aggravante come quella ex art. 416-bis.1 c.p., va specificamente dedotta nel ricorso l'assenza o l'insufficienza dei gravi indizi relativi all'aggravante; la deduzione tardiva in memoria rischia di essere dichiarata inammissibile.
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