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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20899/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto che conduceva in locazione un'abitazione di proprietà altrui ha agito per far dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione di un terreno antistante l'immobile, di proprietà dei convenuti, assumendo di averlo coltivato e manutenzionato sin dal 1987, di averne chiuso l'accesso con un cancello di cui aveva la sola chiave, di averne curato recinzione, muretto e allevamento di animali, percependone in via esclusiva i frutti, mentre i proprietari sarebbero rimasti inerti e presenti solo saltuariamente. I proprietari hanno proposto domanda riconvenzionale di rilascio. La domanda principale è stata rigettata e la riconvenzionale accolta in primo e secondo grado. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) omessa, inesistente o apparente motivazione della sentenza di appello, anche per motivazione per relationem e acritica conferma della decisione di primo grado, con richiamo agli artt. 132 c.p.c., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui rilievi e le domande svolte in appello; 3) violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per la negazione del possesso utile ad usucapire; 4) violazione degli artt. 817 e 1158 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte di merito qualificato il fondo come pertinenza dell'abitazione locata, con conseguente conferma dell'ordine di rilascio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in appello, non esiste una regola che imponga di rispondere puntualmente a ogni singolo argomento dell'appellante: è sufficiente una motivazione concisa che esponga le ragioni di fatto e di diritto della decisione, purché consenta di ricostruire l'iter logico seguito. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, perché ha spiegato che mancavano entrambi gli elementi del possesso ad usucapionem e che il terreno era pertinenza dell'immobile locato; i motivi di ricorso miravano invece, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in cassazione. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve esporre, in forma concisa, le ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è richiesto un esame puntuale di ogni singolo argomento di parte.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Concorre, insieme alle norme generali e all'art. 111 Cost., a delineare il contenuto minimo della motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione, ma non impone la replica analitica a ogni rilievo difensivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il thema decidendum è delimitato da domande ed eccezioni e dai motivi specifici di appello; la censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione, pur non confrontandosi espressamente con ogni rilievo, sia logicamente incompatibile con essi.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione presuppone il possesso utile per il tempo richiesto; la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non consente di censurare la valutazione di merito in cassazione.

  • art. 1141 c.c.

    La deduzione di possesso ad usucapionem richiede la prova del possesso nei suoi elementi costitutivi; la diversa ricostruzione del materiale fattuale è riservata al giudice di merito.

  • art. 817 c.c.

    La qualificazione del bene come pertinenza dell'immobile locato è stata valorizzata dalla Corte di merito quale ragione per escludere l'usucapione e confermare il rilascio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme all'art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di appello il giudice non è tenuto a confutare espressamente e uno per uno tutti i rilievi dell'appellante: è sufficiente una motivazione sintetica che renda comprensibili le ragioni della decisione e che disattenda, anche implicitamente, le deduzioni incompatibili con essa.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione, la contestazione della valutazione del possesso utile all'usucapione è ammissibile solo se si denuncia un reale vizio di legittimità; non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La qualificazione di un bene come pertinenza dell'immobile principale, se sorretta da motivazione logicamente sufficiente, costituisce un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione sotto le spoglie del vizio di motivazione o della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoServitùComodato
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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