Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Varese del 31/07/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo dei crediti d'imposta DTA indicati nelle dichiarazioni fiscali 2024 e 2025 (credito DTA per euro 151.300 e per euro 7.000.000). Il Procuratore contestava: a) l'erronea applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con esposizione di crediti inesistenti) in quanto la compilazione del quadro RU con crediti fittizi configurerebbe la fattispecie; b) la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale che aveva ritenuto che i crediti risultassero destinati a compensazione di accise (eventuale diversa fattispecie ex art. 10‑quater) e che la società non avesse materialmente acquistato i crediti DTA richiedendo formalità (art. 44‑bis DL 34/2019), con la conseguente esigenza di preservare il periculum a carico dell'erario.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Ha ritenuto applicabile l'art. 325 c.p.p. nella giurisprudenza consolidata secondo cui, in materia di misure cautelari reali e contro le decisioni del Tribunale del Riesame, può proporre ricorso per Cassazione soltanto il pubblico ministero "presso" l'organo che ha pronunciato il provvedimento (ossia il Procuratore presso il Tribunale di Varese), non il PM che ha chiesto la misura in sede di primo grado. Perciò la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla qualificazione dei fatti (art. 3 vs art. 10‑quater) né sulla sussistenza del periculum: il vizio formale di legittimazione ha determinato l'inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'accusa per configurare la dichiarazione fraudolenta mediante esposizione di crediti inesistenti; nella sentenza viene citata come norma contestata ma la Corte non si pronuncia nel merito a causa di inammissibilità procedurale.
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Richiamato dal Tribunale del Riesame come possibile fattispecie alternativa (uso indebito di crediti DTA per compensare accise) distinta dall'art. 3; la Corte centrale segnala che il Tribunale aveva ritenuto non coincidenti gli elementi di fatto con la fattispecie contestata.
Norma decisiva per la decisione di inammissibilità: limita la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione contro i provvedimenti del Tribunale del Riesame al pubblico ministero "presso" l'organo che ha pronunciato il provvedimento, escludendo il PM che ha chiesto la misura in primo grado.
art. 311 c.p.p. (comma 1 citato)
art. 311 c.p.p., comma 1 (citato nel ragionamento)
Richiamato per differenziare la disciplina del ricorso per Cassazione in materia cautelare e per sottolineare che l'art. 325 non riproduce integralmente la previsione che consente il ricorso anche al PM che ha chiesto la misura.
art. 44‑bis, comma 2, D.L. 34/2019
art. 44‑bis, comma 2, D.L. 34/2019
Citato dal Tribunale del Riesame: stabilisce formalità (atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all'Agenzia delle Entrate) per l'acquisto di crediti d'imposta DTA, dalla cui mancata osservanza il Tribunale ha desunto l'indisponibilità materiale dei crediti in capo alla società cessionaria.
art. 43‑bis d.P.R. 602/73 e art. 69 r.d. 2440/1923
art. 43‑bis d.P.R. 602/73; art. 69 r.d. 2440/1923 (richiamati dall'art. 44‑bis)
Norme richiamate per chiarire le formalità richieste per le cessioni di crediti tributari; utilizzate dal Tribunale per sostenere che senza la formalità il credito non risulta effettivamente nella disponibilità della cessionaria.
art. 43‑ter d.P.R. 602/72 (richiamato)
art. 43‑ter d.P.R. 602/72
Richiamato quale deroga che consente l'acquisto senza formalità per le cessioni infragruppo; il Tribunale lo usa per escludere che nel caso si tratti di cessioni regolari.
Massime di principio
- Per i ricorsi in Cassazione contro le ordinanze del Tribunale del Riesame la legittimazione spetta solo al pubblico ministero "presso" il Tribunale che ha pronunciato il provvedimento: ricorsi proposti da PM di altro ufficio sono inammissibili per difetto di legittimazione.
- Quando si impugna il dissequestro di crediti d'imposta DTA, i giudici valutano non solo l'apparenza contabile ma la reale disponibilità giuridica del credito: l'assenza delle formalità richieste per il trasferimento (atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all'Agenzia delle Entrate) può escludere che il credito sia nella disponibilità del cessionario.
- È necessario qualificare correttamente la fattispecie penale: l'esposizione di crediti fittizi nelle dichiarazioni può rientrare in diverse fattispecie (es. art. 3 vs art. 10‑quater) a seconda dell'uso effettuato dei crediti; l'atto di accusa deve riprodurre l'ipotesi concreta perseguita.
- Se il soggetto che ha dichiarato i crediti non li ha validamente acquisiti, il vincolo cautelare può dover essere diretto verso i cedenti effettivi; l'assenza o l'inesistenza delle società cedenti può però complicare l'efficacia di sequestro e richiede attenzione investigativa.
- Dalla mera compilazione del quadro RU o di altri campi dichiarativi non sempre discende automaticamente la disponibilità o la materialità di un credito utilizzabile in compensazione: occorre verificare l'effettiva formazione e uso mediante documentazione e modelli F24 con codici tributo corretti.
- I vizi procedurali (legittimazione, termini, competenza) possono determinare l'inammissibilità del ricorso anche prima che il merito sia esaminato: cura formale dell'impugnazione è essenziale.
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