Cassazione Civile, Ordinanza n. 32524/2025 del 13/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di buste stipulato il 30/03/2012 tra una società e una ditta individuale. Il creditore otteneva un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di alcune fatture relative alla fornitura; la società proponeva opposizione sostenendo di avere adempiuto ai pagamenti, di essere a sua volta creditrice per l’inadempimento della controparte e, in subordine, di potere compensare un proprio maggior credito. Il Tribunale, valorizzando l’inadempimento del fornitore accertato in un giudizio parallelo, revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo non provata l’estinzione del debito, non conferente l’eccezione di inadempimento e non dimostrato il controcredito in compensazione. In cassazione la società deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c.: sosteneva che, in presenza di eccezione di inadempimento, il creditore dovesse provare il proprio esatto adempimento e che, una volta allegato e provato l’inadempimento della controparte, l’onere di dimostrare che i pagamenti effettuati fossero satisfattivi della pretesa dovesse ricadere sul creditore. Contestava inoltre l’apprezzamento della prova compiuto dalla Corte territoriale, sostenendo che la documentazione e la decisione resa nell’altro giudizio avrebbero dimostrato l’inadempimento del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la Corte d’appello aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che la fornitura era stata provata mediante bolle di consegna, che il pagamento del corrispettivo era stato dimostrato solo per alcune fatture e non per altre, e che la documentazione prodotta non provava l’asserito adempimento. Ha inoltre rilevato che la decisione resa nell’altro giudizio era inconferente rispetto al credito azionato, poiché riguardava solo specifiche voci di danno e non un danno da mancata consegna, mentre le penali per ritardi risultavano pagate direttamente dal fornitore. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’eccezione di inadempimento non è stata ritenuta fondata sulla base delle risultanze di causa, perché la fornitura era provata e il pagamento del corrispettivo non era stato dimostrato per tutte le fatture; la mera allegazione dell’inadempimento altrui non è bastata a superare l’accertamento di mancato pagamento.
Il creditore, una volta provata la consegna della merce, non deve provare altro; spetta al debitore dimostrare l’avvenuto pagamento. La valutazione delle prove compiuta dalla Corte d’appello sul mancato assolvimento di tale onere non è stata superata in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati formulati come censure di violazione di legge, ma sono stati disattesi perché, in sostanza, miravano a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di pagamento del corrispettivo di una fornitura, il creditore che provi la consegna della merce assolve il proprio onere probatorio essenziale; spetta al debitore dimostrare l’avvenuto pagamento.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può fondarsi su allegazioni generiche o su elementi probatori inconferenti rispetto al credito azionato; occorre che l’inadempimento dedotto sia pertinente alla specifica pretesa fatta valere.
- Il richiamo a una precedente decisione tra le stesse parti è utile solo se quella statuizione riguarda il medesimo rapporto o il medesimo danno dedotto in giudizio; se concerne voci risarcitorie diverse, è inconferente rispetto all’obbligazione di pagamento.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già motivato sull’esistenza del credito e sull’assenza di prova liberatoria del pagamento.
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