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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16854/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'ingiunzione fiscale relativa a sanzioni per il periodo d'imposta 1 gennaio-31 dicembre 2000, deducendo: il difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario responsabile del procedimento; l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico; la carenza di legittimazione della concessionaria alla riscossione e alla notifica dell'ingiunzione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del r.d. n. 639/1910 per avere la CTR ritenuto sufficiente la sottoscrizione dell'ingiunzione senza indicare la qualifica del sottoscrittore, che non sarebbe stato né legale rappresentante né responsabile del procedimento; (2) violazione delle norme sull'ingiunzione fiscale per avere reputato sufficiente la sola impugnazione dell'avviso presupposto, senza considerare che l'atto alla base dell'ingiunzione deve essere un titolo liquido ed esigibile; (3) violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per avere la CTR dichiarato in sostanza irrilevante o inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione della concessionaria, assumendo che il contribuente non avesse interesse a contestare i rapporti tra ente impositore e concessionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato il documento su cui la doglianza si fondava. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che la notifica dell'atto prodromico aveva comunque raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del contribuente il contenuto della pretesa, e che il ricorrente non aveva allegato né dimostrato una concreta lesione del diritto di difesa. Infine ha respinto il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato sia la carenza di interesse a eccepire vizi del rapporto contrattuale tra ente e concessionario, sia comunque la legittimazione del concessionario in base al rinnovo dell'affidamento e alla proroga normativa. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna spesa è stata posta a carico dell'intimata per mancata difesa; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • r.d. n. 639/1910

    Disciplina dell'ingiunzione fiscale; la Corte richiama il regime dell'atto e afferma che, nel caso esaminato, non era comunque adeguatamente censurata la sottoscrizione dell'ingiunzione per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le censure vengono respinte o dichiarate inammissibili per difetto dei relativi presupposti processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare nullità processuali; la Corte osserva che il motivo sul difetto di legittimazione non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, nonché la loro sede processuale, a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che gli atti e documenti posti a base del ricorso devono essere anche prodotti, a pena di improcedibilità, quando rilevanti per il sindacato di legittimità.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, ossia dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti temporali, la Corte dispone il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 44 d.lgs. n. 724/1994

    Richiamato dalla CTR, e non specificamente censurato in modo idoneo, quale base del rinnovo dell'affidamento del servizio di riscossione.

  • art. 57 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato per affermare la proroga della gestione del servizio di riscossione in favore dei soggetti già concessionari o commissari governativi fino al 2004.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    Citato per sostenere che il visto di esecutorietà e la relativa sottoscrizione del funzionario responsabile sono previsti a garanzia della regolarità dei ruoli; la Corte richiama anche il precedente secondo cui l'ingiunzione fiscale è esecutiva di diritto e la sottoscrizione può provenire dal funzionario responsabile o dal legale rappresentante della concessionaria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il documento posto a fondamento della censura deve essere non solo individuato, ma anche localizzato nel fascicolo di merito e, se necessario, prodotto; la mancata indicazione della sede processuale del documento comporta inammissibilità del motivo.
  • La deduzione del vizio di sottoscrizione di un atto non può essere accolta se il ricorso non consente alla Corte di verificare ex actis il contenuto dell'atto e la qualifica del sottoscrittore.
  • La nullità della notifica dell'atto presupposto è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva del contenuto della pretesa da parte del destinatario; il vizio è rilevante solo se arreca un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Chi impugna l'atto di riscossione non può limitarsi a contestare in astratto il rapporto tra ente impositore e concessionario, ma deve confrontarsi con la motivazione che accerta la legittimazione del soggetto procedente sulla base della disciplina applicabile e delle proroghe/affidamenti vigenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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