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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10233/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita avente ad oggetto un'unità immobiliare. Il promissario acquirente ha chiesto ex art. 2932 c.c. l'esecuzione in forma specifica del preliminare, deducendo di avere pagato integralmente il prezzo pattuito mediante consegna di effetti cambiari e successivi pagamenti in contanti, con restituzione dei titoli. I convenuti, eredi dei promittenti venditori, hanno invece sostenuto che il preliminare fosse un diverso accordo dell'1.8.2007, che una parte del prezzo era stata versata con bonifici ma il residuo non era stato pagato, e che successivamente le parti avevano sottoscritto una scrittura privata del 27.9.2009 con la quale il promissario acquirente manifestava di non voler più acquistare l'immobile e si definiva bonariamente la controversia con risoluzione del preliminare e restituzione di quanto ricevuto. Il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., ha ritenuto risolto il preliminare e ha ordinato il rilascio dell'immobile; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2932 c.c. perché la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la scrittura del 27.9.2009 come riferita anche al precedente compromesso del 12.3.2007; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte ammesso la prova testimoniale volta a dimostrare il pagamento integrale del prezzo e per non avere considerato una deposizione resa in sede penale e la sentenza assolutoria intervenuta in quel procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.: il ricorrente non aveva depositato nel termine di legge la copia autentica della sentenza impugnata. La successiva produzione della decisione, effettuata solo unitamente alla richiesta di decisione dopo la proposta di definizione accelerata, è stata ritenuta tardiva; la Corte ha escluso che la mancata tempestiva produzione fosse giustificata da una mera svista e ha osservato che non era stata neppure formalizzata un'istanza di rimessione in termini. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma invocata per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine di venti giorni è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di una causa non imputabile, con carattere di assolutezza; una mera svista o difficoltà relativa non è sufficiente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In caso di definizione del ricorso conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste, tra cui quelle ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la condanna equitativa a favore della controparte quando la decisione finale coincide con la proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna ulteriore in favore della Cassa delle ammende, qualificando la fattispecie come abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 9, L. 21.1.1994, n. 53

    Richiamato in relazione agli obblighi di attestazione di conformità del messaggio PEC, della relazione di notificazione e del provvedimento impugnato.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato solo come riferimento al procedimento penale nel quale il ricorrente era stato assolto; non ha inciso sull'esito del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. è onere processuale essenziale, la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso salvo che la sentenza sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto del tempestivo deposito della controparte.
  • La successiva produzione del provvedimento impugnato non sana l'omissione quando intervenga oltre il termine di legge; una mera svista difensiva non integra causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.
  • La rimessione in termini nel processo civile richiede un impedimento assoluto e non imputabile alla parte, non essendo sufficienti difficoltà relative, disfunzioni organizzative interne o negligenze difensive.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le misure sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale forma tipizzata di abuso del processo.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione impedisce l'esame dei motivi attinenti al merito della controversia, inclusi quelli relativi all'interpretazione del preliminare e alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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