Cassazione Civile, Ordinanza n. 31369/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo del 18 marzo 2017 con cui l’autorità amministrativa contestava l’occupazione di undici lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e irrogava la relativa sanzione. Il destinatario dell’ordinanza-ingiunzione, quale amministratore della società gestrice del locale, proponeva opposizione sostenendo che si trattasse di prestazioni di lavoro accessorio regolate da voucher e che, nel giorno in questione, la piattaforma informatica dell’INPS per le comunicazioni preventive risultava bloccata o malfunzionante. Nel ricorso per cassazione lamentava violazione delle norme sul lavoro accessorio, sull’obbligo di comunicazione e sulla prova dell’illecito, deducendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto comunque legittima la sanzione per assunzione di lavoratori "in nero" nonostante il blocco del sistema e l’impossibilità di prevedere il disservizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollecitassero in realtà una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso finiva per proporre censure riconducibili al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non consentite in presenza di doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12
Norma posta a base della sanzione per l'occupazione di lavoratori senza la prescritta preventiva comunicazione.
Norma di conversione del d.l. n. 12 del 2002 richiamata nel quadro sanzionatorio.
art. 22, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
Richiamato come disposizione che ha sostituito la disciplina del lavoro accessorio e degli adempimenti connessi.
Richiamato quale disposizione che disciplina la comunicazione preventiva e la registrazione delle prestazioni di lavoro accessorio tramite il sistema informatico INPS.
Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma non ritenuto idoneo a fondare una diversa valutazione di merito.
art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma generale in materia di sanzioni amministrative.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per rilevare che le censure, in sostanza motivazionali, erano inammissibili in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per affermare il limite al sindacato di legittimità in caso di doppia pronuncia conforme di merito.
Applicato per la condanna del soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze istruttorie, potendo solo controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione.
- Quando il ricorso, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, esso è inammissibile perché travalica i limiti del sindacato di cassazione.
- In presenza di doppia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto, sono precluse le censure che sostanzialmente investono il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Il dedotto malfunzionamento del sistema informatico non basta, da solo, a superare la valutazione di responsabilità se il giudice di merito accerta anche la mancanza di altri adempimenti preventivi richiesti dalla disciplina applicabile.
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