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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27359/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS relativa ai contributi dovuti per l'attività professionale svolta nell'anno 2007 da un ingegnere, ritenuto soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. Il Tribunale aveva affermato l'obbligo contributivo e respinto l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha invece ritenuto prescritta la pretesa contributiva, individuando il dies a quo nella scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2008) e negando che vi fosse sospensione della prescrizione per doloso occultamento ex art. 2941 c.c., n. 8, poiché la sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non bastava a provare un occultamento intenzionale, a fronte di una regolare dichiarazione dei redditi con indicazione del reddito da lavoro autonomo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la sospensione della prescrizione in presenza dell'omessa esposizione degli obblighi contributivi nella dichiarazione fiscale, richiamando precedenti che, a suo dire, avrebbero valorizzato tale omissione come indice di occultamento del debito previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le questioni dedotte erano già state più volte esaminate e risolte in senso sfavorevole alla tesi dell'INPS; ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato gli artt. 2935 e 2941 c.c., escludendo che l'ignoranza del credito o la mera omissione del quadro RR integrassero, di per sé, una causa di sospensione della prescrizione. Ha inoltre osservato che il ricorso non colpiva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a invocare una presunzione di occultamento che la giurisprudenza di legittimità esclude, e che l'eventuale accertamento del dolo nell'occultamento costituisce apprezzamento di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, non dedotto in modo rituale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difesa dell'intimato; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dell'INPS, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    disciplina l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale svolta dal soggetto coinvolto nella controversia.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella derivante da cause giuridiche e non da impedimenti soggettivi o di mero fatto.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    la sospensione per dolo richiede un occultamento intenzionale del debito o del diritto; la mera mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi non è sufficiente di per sé a integrarlo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    l'accertamento del dolo nell'occultamento è un giudizio di merito censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    norma richiamata ai fini del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di contribuzione alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito contributivo è esigibile, non già dalla successiva conoscenza soggettiva dell'ente creditore del relativo presupposto.
  • L'impossibilità di far valere il diritto, idonea a impedire la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., deve dipendere da un ostacolo giuridico e non da difficoltà meramente fattuali o dall'ignoranza del titolare.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento richiede la prova di una condotta intenzionale diretta a celare il debito; la sola omissione di dati in una dichiarazione fiscale non integra automaticamente tale occultamento.
  • Non è configurabile un automatismo probatorio tra omessa compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: l'accertamento del dolo è rimesso al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di fatto o una presunzione generale non riconosciuta dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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