Cassazione Civile, Ordinanza n. 32161/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mutuatario)
La controversia
Un soggetto aveva concesso, unitamente alla moglie, un mutuo a due coniugi per Lire 20.000.000 al tasso del 10%, con previsione di decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992. Alla restituzione, i mutuatari avevano effettuato tre pagamenti in contanti presso il domicilio coniugale, consegnando le somme alla moglie del mutuante e ricevendo da questa tre quietanze. Successivamente i coniugi mutuanti si erano separati consensualmente e la comunione legale si era sciolta. Il mutuante ha chiesto giudizialmente la restituzione del 50% del capitale, sostenendo che non vi fosse solidarietà attiva tra i creditori e che il pagamento alla sola moglie non lo avesse liberato; ha inoltre dedotto che il principio dell'apparenza non fosse applicabile. I convenuti hanno sostenuto, invece, che il pagamento alla moglie fosse liberatorio in ragione della comunione legale e dell'apparente legittimazione a ricevere il pagamento, nonché della buona fede dei debitori. In via incidentale condizionata hanno chiesto, se accolto il ricorso principale, la decisione su ulteriori questioni rimaste assorbite, tra cui gestione di affari altrui, prescrizione degli interessi e indebito oggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente a pretendere personalmente il 50% della somma restituita, perché il credito alla restituzione, essendo il prestito stato erogato con denaro della comunione legale da coniugi in comunione legale, apparteneva alla comunione e non ai singoli coniugi. Ha inoltre confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 1189 c.c., ritenendo che i pagamenti effettuati dai debitori alla moglie fossero liberatori, poiché i debitori avevano provato la buona fede e la ragionevole apparenza della legittimazione a ricevere il pagamento. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per tardività del controricorso che lo conteneva. Nessuna spesa è stata liquidata in favore dei controricorrenti per la tardività del loro atto.
Norme richiamate
La solidarietà attiva non si presume per il solo fatto che più soggetti siano titolari di un credito; occorre una espressa previsione del titolo negoziale o di legge, salvo che operino regole speciali come quelle della comunione legale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina delle obbligazioni soggettivamente complesse; la Corte ribadisce che la solidarietà attiva non deriva automaticamente dalla pluralità dei creditori.
Richiamato per sostenere l'applicazione della disciplina della comunione legale ai crediti sorti durante il regime coniugale.
Il pagamento al creditore apparente libera il debitore in buona fede, ma solo se il debitore prova sia l'affidamento senza colpa sulla situazione apparente sia il comportamento colposo del creditore che abbia ingenerato l'apparenza.
Richiamato in via incidentale come possibile fondamento della gestione di affari altrui, ma la questione è rimasta assorbita e non è stata accolta.
Invocato in via subordinata nel ricorso incidentale per qualificare i pagamenti come indebito oggettivo; il motivo incidentale è stato però dichiarato inammissibile per tardività.
Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi; la questione non ha inciso sull'esito per l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.
art. 371, secondo comma, c.p.c.
Il termine per il controricorso è stato applicato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dai resistenti per chiedere una decisione nel merito senza rinvio, ma la Corte non ha accolto tale richiesta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato per dare atto dei presupposti processuali relativi al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Se un mutuo è stato concesso congiuntamente da coniugi in regime di comunione legale e con denaro della comunione, il credito alla restituzione del capitale spetta alla comunione e non ai singoli coniugi in quote individuali azionabili autonomamente.
- La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: per ritenere liberatorio il pagamento a uno solo dei creditori occorre verificare il titolo o la legge, salvo che nel caso concreto operi una disciplina speciale, come quella della comunione legale.
- Il debitore che invochi il pagamento al creditore apparente deve provare sia la propria buona fede sia il comportamento colposo del creditore che abbia generato l'apparenza della legittimazione a ricevere il pagamento.
- L'accertamento circa la sussistenza dell'apparenza legittimante e della buona fede del solvens, quando fondato su circostanze fattuali specifiche, è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Il controricorso notificato oltre il termine previsto per l'opposizione al ricorso principale rende inammissibile il ricorso incidentale contenuto in esso.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →