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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08980/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta dalle aggiudicatarie avverso il decreto di trasferimento emesso in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un locale autorimessa. Le opponenti sostenevano che, oltre al locale trasferito, dovesse considerarsi compresa nel pignoramento e quindi nel trasferimento anche un'area scoperta di circa 400 mq antistante l'autorimessa, utilizzata come unico accesso al bene e asseritamente pertinenziale, benché priva di autonoma identificazione catastale. In cassazione hanno dedotto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818 e 2912 c.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso il trasferimento della pretesa pertinenza; (2) nullità della sentenza per omesso esame di circostanze fattuali decisive, sempre relative all'esatta identificazione del cespite pignorato e trasferito, desumibili da documenti di causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, sotto la veste della violazione di legge, le ricorrenti miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della ricostruzione fattuale compiuta dal tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era impropriamente formulata, perché riguardava non un fatto storico decisivo omesso, ma il diverso apprezzamento di documenti e prove. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    Richiamato per sostenere l'estensione del trasferimento alle pertinenze del bene pignorato; la Corte non ne entra nel merito perché reputa inammissibile la censura, essendo diretta a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 817 c.c. in tema di regime delle pertinenze; la doglianza è dichiarata inammissibile perché sollecita una rivalutazione del fatto.

  • art. 2912 c.c.

    Invocato per affermare che il pignoramento si estende alle pertinenze del bene staggito; la Corte non rivede l'applicazione concreta della norma, ritenendo la censura di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché, in realtà, mirava a una nuova valutazione delle prove e non denunciava un vero errore di sussunzione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non di documenti, argomenti difensivi o risultanze probatorie in sé considerate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione e per il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel riferimento al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzata per contestare il mancato apprezzamento di documenti, prove o argomentazioni difensive.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle risultanze istruttorie, quale sia il bene effettivamente pignorato e trasferito, la parte che contesta tale ricostruzione non può ottenere in cassazione una rivalutazione del merito sotto forma di errore di diritto o di omesso esame di prove.
  • La qualificazione di un bene come pertinenza, e quindi la verifica della sua inclusione nel pignoramento e nel trasferimento, richiede un accertamento fattuale riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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