Cassazione Civile, Ordinanza n. 27579/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (postale)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva convenuto in giudizio la società che gestisce il servizio postale per ottenere il rimborso di quanto pagato a seguito dell’indebita negoziazione di un assegno bancario emesso da altra banca: il titolo era stato incassato da un soggetto diverso dall’intestatario presso una filiale della società postale. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato nullo l’intero processo per asserita inesistenza della notifica dell’atto di chiamata in causa del terzo, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione e affermato la responsabilità della società postale ex art. 1218 c.c. La società postale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1227, comma 1, c.c., 40 e 41 c.p. e 2697 c.c., in relazione alla disciplina del servizio postale e alla normativa assicurativa, nonché omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza ha contestato che fosse stata esclusa la rilevanza causale della scelta della compagnia assicuratrice di spedire l’assegno mediante posta ordinaria e, quindi, il concorso di colpa del mittente nella produzione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la decisione d’appello non si era conformata al principio già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, integra una condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, poiché lo espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e costituisce antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con l’eventuale colpa della banca nella identificazione del presentatore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d'appello come base della responsabilità della società postale, ma la Cassazione non lo assume come ratio decisiva della propria pronuncia
il concorso di colpa del danneggiato può essere ravvisato quando il mittente si esponga volontariamente a un rischio superiore alla norma, come nella spedizione di un assegno per posta ordinaria
richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere probatorio
richiamati nel motivo per la valutazione del nesso causale e dell'antecedente necessario dell'evento
art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973
richiamato nel motivo in relazione alla disciplina del servizio postale
d.m. 26/02/2004
richiamato nel motivo con riferimento alla carta della qualità del servizio pubblico postale
art. 43 legge ass.
richiamato nel motivo, ma senza specificazione ulteriore nel testo della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per il termine di deposito della motivazione
Massime di principio
- La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, può integrare un comportamento colposo del mittente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., quando espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla prudenza comune.
- Ai fini del concorso di colpa non rileva solo la cooperazione attiva del danneggiato nella produzione del danno, ma anche la condotta con cui egli si ponga consapevolmente in una situazione di pericolo che si inserisca come antecedente necessario dell’evento.
- Nel caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, può concorrere la responsabilità della banca negoziatrice e quella di un diverso soggetto che abbia causato o agevolato l’evento dannoso con una condotta imprudente nella trasmissione del titolo.
- La causalità deve essere valutata considerando l’intera sequenza dei fatti determinativi dell’evento, e non solo il segmento finale della vicenda, escludendo soltanto i fatti privi di incidenza causale perché superati da fattori successivi autonomamente sufficienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27523/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27524/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27526/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27527/2023 del 28/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →