Cassazione Civile, Ordinanza n. 38645/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (titolari servitù)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra la proprietaria di una particella e i titolari di un albergo vicino, che avevano ottenuto in via possessoria la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e veicolare sulla particella della proprietaria, dopo che questa aveva installato un recinto durante la notte tra il 10 e l'11 gennaio 2011. Il Tribunale aveva dapprima accolto la tutela possessoria nella fase sommaria; poi, nella fase di merito, aveva dichiarato inefficaci i provvedimenti possessori e rigettato la domanda, ritenendo ostativa una precedente sentenza petitoria favorevole alla proprietaria, pur non ancora passata in giudicato. La Corte d'appello ha invece confermato la tutela possessoria, ritenendo che l'accertamento petitorio non definitivo non paralizzasse la protezione del possesso e che l'art. 669-novies c.p.c. non fosse pertinente alla seconda fase del giudizio possessorio. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c. e degli artt. 669-novies, 703, 704 e 705 c.p.c., sostenendo che l'accertamento petitorio sull'inesistenza del diritto avrebbe dovuto impedire la tutela possessoria anche senza giudicato; 2) violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante anche una precedente sentenza del Tribunale di Bolzano, poi cassata senza rinvio in parte qua; 3) violazione delle norme sulle spese, per avere liquidato il compenso come se la causa avesse valore indeterminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per escludere la tutela possessoria in presenza di una decisione petitoria favorevole al proprietario, è necessario il passaggio in giudicato della sentenza petitoria: solo il giudicato sull'inesistenza del diritto consente di opporre definitivamente ai possessori il diritto di proprietà e di negare la protezione del possesso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata poggiava su due rationes decidendi autonome, ma la ricorrente ne aveva censurata solo una; la mancata impugnazione dell'altra rendeva comunque sterile la doglianza. Infine ha respinto il terzo motivo, osservando che la ricorrente non aveva dimostrato di avere fornito al giudice gli elementi per determinare il valore effettivo della causa né aveva specificamente contestato il quantum delle spese liquidate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 1168 c.c. per affermare che la tutela possessoria resta autonoma e non è paralizzata da un accertamento petitorio non definitivo.
Norma posta a fondamento dell'azione di reintegrazione nel possesso; la sua operatività non è esclusa da una sentenza petitoria non passata in giudicato.
Ritenuto non applicabile alla fase di appello del procedimento possessorio; disciplina il rapporto tra fase sommaria e eventuale fase a cognizione piena nel primo grado.
Richiamato in relazione alla struttura bifasica del giudizio possessorio e alla prosecuzione nella fase di merito.
Richiamato tra le norme sulle azioni possessorie, senza specifica autonoma ratio decisoria.
Richiamato tra le norme sulle azioni possessorie, senza specifica autonoma ratio decisoria.
La sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado in pendenza dell'impugnazione non elimina la tutela possessoria riconosciuta in appello.
Invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
Invocato nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.
Invocato nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla determinazione del valore della causa.
Invocato per la determinazione del valore della causa, ma la Corte ha rilevato che non risultava dimostrato che fossero stati forniti al giudice gli elementi necessari per applicarlo analogicamente.
art. 5 D.M. Giustizia n. 55/2014
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ha escluso errori specifici nel quantum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto tra giudizio possessorio e giudizio petitorio non esiste un vincolo di pregiudizialità in senso tecnico: la tutela del possesso può essere proposta e mantenuta fino a quando la decisione petitoria non sia divenuta definitiva.
- Solo la sentenza petitoria passata in giudicato, che escluda definitivamente il diritto fatto valere a sostegno del possesso, può impedire o travolgere la tutela possessoria; un accertamento non definitivo non basta.
- L'art. 669-novies c.p.c. attiene alla disciplina interna tra fase sommaria e fase di merito del procedimento cautelare/possessorio di primo grado e non può essere automaticamente utilizzato per paralizzare la tutela in sede di appello.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
- In tema di liquidazione delle spese, la contestazione del valore della causa richiede la dimostrazione degli elementi necessari a determinarlo; in mancanza, il giudice può fare riferimento al valore indeterminabile e ai relativi parametri tabellari.
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