Cassazione Civile, Ordinanza n. 06084/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell'ICI relativi agli anni 2007-2011, emessi dal Comune nei confronti di una società che svolgeva attività di estrazione e lavorazione di inerti. La CTR, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello del Comune e confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo che il terreno edificabile su cui insistevano i fabbricati utilizzati per l'attività produttiva fosse pertinenza, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, dei fabbricati stessi, valorizzando la durevolezza del vincolo e l'assetto di fatto dei luoghi. Aveva inoltre escluso rilievo alla mancata comunicazione del vincolo, ritenendo cessato il relativo obbligo informativo per effetto dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando intervenuta transazione tra le parti e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla controparte e seguita dall'accettazione, rilevando che tale rinuncia determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. Ha altresì escluso la condanna alle spese in danno del rinunciante in presenza dell'accettazione e ha precisato che, trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità/estinzione, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il giudizio è stato dunque dichiarato estinto, con compensazione delle spese secondo quanto richiesto nella rinuncia e senza aggravio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La CTR aveva applicato la nozione di pertinenza ai fini ICI al terreno edificabile su cui insistevano i fabbricati utilizzati nell'attività produttiva.
art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
È richiamato come norma che aveva fatto venir meno l'obbligo di comunicazione del vincolo pertinenziale.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla controparte e accettata, determina l'estinzione del giudizio e esclude la condanna alle spese del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando la cessazione del giudizio dipende da una causa sopravvenuta di inammissibilità/estinzione, quale la rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando rituale e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In presenza di rinuncia accettata, non può essere pronunciata la condanna alle spese in danno del rinunciante, se ricorre la condizione di legge prevista dall'art. 391, quarto comma, c.p.c.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera quando il processo si chiude per una causa sopravvenuta di estinzione o inammissibilità non riconducibile a soccombenza nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05980/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →