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Sentenza

Sentenza n. 3998/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del diniego del pagamento dell’indennità supplementare datato 23/09/2022 e conosciuto in pari data a firma del Capo Ufficio dello StatoMaggiore della Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze, e per l’accertamento del diritto a fruire di detta indennità; - di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202203319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del pagamento dell’indennità supplementare prevista dall’art. 1914 d.lgs. 66/2010

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda il 12 settembre 2022, chiedeva la liquidazione dell’indennità supplementare prevista dall’art. 1914 d.lgs. 66/2010. Il Ministero della Difesa aveva negato il beneficio con atto del 23 settembre 2022, ritenendo che la cessazione volontaria fosse intervenuta prima della maturazione del diritto a pensione, considerato presupposto essenziale per il riconoscimento dell’indennità. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego e l’accertamento del proprio diritto. Nel corso del giudizio l’Amministrazione, in applicazione della novella introdotta dall’art. 1, commi 651, 653 e 654, l. n. 197/2022, adottava la determina n. 8901 del 17 ottobre 2023, con cui riconosceva il diritto all’indennità, poi materialmente corrisposta il 18 ottobre 2023. Il ricorrente, pur confermando il pagamento, deduceva in replica errori nel calcolo dell’importo e insisteva altresì per la restituzione di contributi obbligatori versati al fondo, domanda già proposta in via amministrativa e respinta dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la determina amministrativa sopravvenuta durante il giudizio aveva assorbito e superato il diniego impugnato, riconoscendo espressamente il diritto all’indennità supplementare e dando esecuzione al riconoscimento mediante il pagamento. In tal modo il ricorrente aveva conseguito integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso, comprendente sia la rimozione sostanziale del diniego sia l’accertamento del diritto. Le contestazioni relative ad asseriti errori di calcolo riguardavano invece la fase esecutiva del diritto riconosciuto e non potevano essere esaminate nell’ambito del thema decidendum originario. Anche la domanda di restituzione dei contributi era estranea al giudizio, poiché proposta soltanto in via amministrativa nel corso della causa e riferita a provvedimenti successivi, mai impugnati né introdotti con la domanda originaria. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1914 d.lgs. 66/2010

    Nel testo originariamente applicato dall’Amministrazione, il diritto all’indennità supplementare era subordinato alla maturazione del diritto a pensione; la successiva evoluzione normativa ha consentito il riconoscimento del beneficio al ricorrente.

  • art. 1, commi 651, 653 e 654, l. n. 197/2022

    le disposizioni di cui ai commi 651-653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato

    La novella è stata applicata anche ai giudizi pendenti e ha costituito il fondamento del successivo riconoscimento amministrativo dell’indennità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata, assorbendo e superando l’atto originariamente impugnato e attribuendo al ricorrente il bene della vita perseguito.
  • Quando l’Amministrazione riconosce e corrisponde durante il giudizio una prestazione richiesta dal ricorrente, la domanda di annullamento dell’originario diniego e quella di accertamento del diritto possono essere dichiarate improcedibili per cessazione della materia del contendere, ove il soddisfacimento sia integrale.
  • Le contestazioni relative alla quantificazione o alle modalità di esecuzione di un diritto già riconosciuto dall’Amministrazione attengono alla fase esecutiva e non possono essere esaminate se non sono comprese nel petitum originario del giudizio.
  • Una domanda amministrativa proposta durante il processo e respinta con successivi provvedimenti non entra automaticamente nel thema decidendum: per essere esaminata dal giudice deve essere ritualmente introdotta nel processo mediante gli strumenti processuali previsti.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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