Cassazione Penale, Sentenza n. 30529/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo che, alla data del fatto (16/12/2017), la società Elis s.r.l. era già stata pre-amessa alla procedura di concordato preventivo (ricorso depositato il 10/10/2017) e che, perciò, il pagamento dei contributi previdenziali sarebbe stato vietato salvo autorizzazione del tribunale ex art.161, comma 7, legge fallimentare. Della Torre deduceva che la mancata richiesta/autorizzazione avrebbe dovuto essere valutata come causa di non punibilità ex art. 51 cod. pen. e/o come fattispecie rientrante nella disciplina di esenzione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n.463/1983 (sostituito dall'art.3, co.6, d.lgs. n.8/2016), atteso il divieto di soddisfare i creditori che lede la par condicio creditorum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha confermato che la pre-ammissione o la mera presentazione del ricorso per concordato non escludono automaticamente la punibilità per omesso versamento di ritenute previdenziali; il legale rappresentante può infatti chiedere l'autorizzazione ex art.161, comma 7, per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione anche prima dell'ammissione e la procedura di concordato non comporta uno spossessamento totale dell'imprenditore. Di conseguenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art.616 c.p.p.) e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. n.186/2000). Restano ferme le statuizioni della Corte di appello di Trieste che avevano dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati fino al 16/12/2015 e la rideterminazione della pena per i fatti fino al 16/12/2017 in mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 500 di multa.
Norme richiamate
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
La causa di non punibilità prevista dalla norma non opera automaticamente in caso di mera domanda di concordato; va valutata nelle condizioni di legge e secondo la giurisprudenza la presentazione del ricorso non impedisce l'accertamento della responsabilità penale per omesso versamento.
Modifica/sostituzione normativa richiamata rispetto alla disciplina delle cause di non punibilità connesse a omessi versamenti; la Cassazione la interpreta unitamente alla norma originaria senza estendere automaticamente l'esimente.
Consente all'imprenditore che presenta ricorso per concordato di chiedere al tribunale l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di amministrazione straordinaria anche prima dell'ammissione; la Corte ne riconosce l'importanza per valutare la liceità di pagamenti effettuati in prossimità della domanda di concordato.
Collegata all'art.161, regola l'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione; la giurisprudenza indica che l'istituto è operativo durante la fase di concordato.
Richiamato come norma sulla causa di non punibilità; la Corte precisa che l'apertura della procedura concorsuale non equivale automaticamente all'applicazione di questa causa di non punibilità.
art. 606, comma 1, lett. b)
Norma richiamata dal ricorrente come presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'erroneo inquadramento giuridico.
Norma che impone al ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte.
Richiamato nel ragionamento sulla posizione del credito previdenziale nella graduatoria dei privilegi; la Corte ritiene irrilevante, ai fini penali, la diversa collocazione nella graduatoria rispetto alla valutazione della liceità del pagamento.
Richiami sulla graduatoria dei crediti; la Corte osserva che la posizione di grado non giustifica di per sé la mancata compliance normativa o l'automatica non punibilità.
Corte Costituzionale
Sentenza n.186/2000 richiamata come base per l'attribuzione dei versamenti alla Cassa delle ammende; utilizzata per giustificare il versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- La mera presentazione del ricorso per concordato o la pre-ammissione non estingue automaticamente la responsabilità penale del legale rappresentante per omessi versamenti contributivi.
- Durante la fase di concordato il legale rappresentante conserva una gestione attenuata e può richiedere al tribunale l'autorizzazione ex art.161, comma 7 L.F. per atti urgenti di straordinaria amministrazione; tale strumento va attivato per tutelarsi penalmente quando si intende effettuare pagamenti rilevanti.
- La normativa concorsuale non impedisce l'accertamento delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni già maturate: l'istanza di concordato non costituisce di per sé esimente della condotta colposa.
- In casi analoghi conviene documentare tempestivamente il ricorso per concordato, ogni richiesta di autorizzazione al tribunale, e motivare l'utilità del pagamento per la procedura e per i creditori, per avere una solida base probatoria in sede penale.
- Le doglianze in cassazione fondate su interpretazioni estensive dell'effetto sospensivo del ricorso per concordato incontrano la giurisprudenza consolidata che richiede verifiche puntuali degli elementi che giustifichino una causa di non punibilità.
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