Cassazione Civile, Sentenza n. 12587/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES relativo all'anno 2010 che ha disconosciuto la deduzione del costo sostenuto per l'acquisto del marchio "Bernardi" dalla controllante Nuova SO.FI.A., ritenendolo non inerente perché mai utilizzato dalla società acquirente. In sede di cassazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame da parte della Commissione tributaria regionale della perizia di parte (Petraz del 29/06/2006) che avrebbe dimostrato l'interesse imprenditoriale all'acquisizione di marchi in disuso per evitare contestazioni e impedire a terzi di ostacolare la registrazione del marchio di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fondato sull'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. fosse inammissibile perché: (i) la giurisprudenza limita l'use di tale vizio alle omissioni di fatti storico-controversi e decisivi, non alla mera insufficienza argomentativa; (ii) nelle due decisioni di merito (TP e CTR) erano presenti ragioni di fatto conformi (doppia conforme) e la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto fossero diverse; (iii) le circostanze indicate come omesse costituiscono valutazioni sull'inerenza del costo (quesito di diritto/criterio di apprezzamento) e non fatti storici omessi. Ha inoltre disposto l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Norma di riferimento per l'emissione dell'avviso di accertamento tributario impugnato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Fondamento del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ricorda che tale vizio è applicabile solo per omissioni di fatti storico-controversi e decisivi e non per semplici difetti di approfondimento o insufficienza motivazionale.
riforma art. 360 c.p.c. (formulazione applicabile ratione temporis)
Richiamato per spiegare la portata restrittiva del vizio di cui all'art. 360 introdotta dalla riforma del 2012.
Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053
Giurisprudenza di riferimento che delimita i casi in cui l'omesso esame è rilevante in cassazione (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile, ecc.).
Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406
Ulteriore pronuncia richiamata a supporto del principio secondo cui il vizio di cui al n.5 riguarda anomalie strutturali della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi.
Cass. n. 2474/2017, Cass. n. 9637/2017, Cass. n. 9637/2021, Cass. n. 10525/2022, Cass. n. 12111/2019, Cass. 28/6/2016 n. 13366
Serie di precedenti citati per chiarire i limiti dell'esame in cassazione e per specificare che non sono 'fatti' le mere argomentazioni difensive, le singole questioni di merito o elementi valutativi non storici.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme relative al contributo unificato; la sentenza attesta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile in Cassazione solo se riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso, oggetto di discussione e decisivo per il giudizio; non vale per contestare la mera insufficienza o debolezza della motivazione del giudice di merito.
- Se le decisioni di primo grado e di appello sono conformi ("doppia conforme"), il ricorrente deve allegare e dimostrare che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse per rendere ammissibile il gravame in Cassazione.
- Non costituiscono "fatti" censurabili in Cassazione le argomentazioni difensive, le valutazioni di inerenza o altre valutazioni giuridiche/fattuali operate dal giudice di merito: tali questioni sono soggette al sindacato del merito e non al sindacato di cassazione con il n. 5.
- In materia tributaria, per far valere la deducibilità di costi per l'acquisto di un marchio occorre dimostrare la connessa rilevanza economica (capacità di produrre utili o funzione protettiva/strategica) con elementi fattuali concreti e far sì che tali elementi siano effettivamente considerati nella motivazione del giudice di merito.
- Una perizia di parte deve essere chiaramente riferita nei motivi di gravame e la sua rilevanza deve essere evidenziata rispetto ai fatti decisivi; l'assenza di un puntuale richiamo su come la perizia avrebbe mutato il giudizio rende difficile l'utilizzo dell'art. 360, n. 5 in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12588/2025 del 12/05/2025
- Sentenza civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12627/2025 del 12/05/2025
- Sentenza civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12635/2025 del 12/05/2025
- Sentenza civile · 11 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12515/2025 del 11/05/2025
- Sentenza civile · 11 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12516/2025 del 11/05/2025
- Sentenza civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12857/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →