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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12516/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo per l'ammissione al passivo di un residuo credito privilegiato per retribuzioni e TFR. Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò l'opposizione inammissibile ritenendo che il ricorrente non avesse provato la tempestività del ricorso rispetto al termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 99 legge fallimentare. Il ricorrente dedusse in cassazione che l'onere di provare la tardività fosse del fallimento, che la tempestività risultava comunque dagli atti della procedura (decreto di esecutività e sua comunicazione) e che il Tribunale avrebbe dovuto consultare il fascicolo fallimentare; articolò tre motivi volti a censurare l'attribuzione dell'onere della prova e l'omesso esame/accertamento di un fatto decisivo (data di esecutorietà e comunicazione dello stato passivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che: il giudice dell'opposizione ha il dovere di verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione; il ricorrente deve allegare nel ricorso gli elementi che permettono di valutare la tempestività (in particolare la data della comunicazione del decreto di esecutorietà o la data del decreto stesso); se l'opposizione è depositata entro 30 giorni dalla data del decreto di esecutorietà è sufficiente indicare tale data (cd. "prova di resistenza"); quando l'opponente abbia allegato chiaramente la tempestività, il Tribunale non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per carenza di documentazione ma deve effettuare verifiche concrete anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. Nel caso specifico, dagli atti risultava che il decreto di esecutorietà era del 24.6.2014 e l'opposizione era depositata il 21.7.2014, quindi tempestiva.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)

    art. 98; art. 99; art. 97

    Le norme disciplinano l'opposizione allo stato passivo: l'art. 99 fissa il termine per l'opposizione (30 giorni dalla comunicazione del decreto di esecutorietà), l'art. 97 indica la comunicazione del decreto di esecutorietà; la Corte interpreta che il Tribunale debba verificare d'ufficio la tempestività dell'opposizione e che l'opponente debba allegare gli elementi temporali necessari.

  • Codice Civile

    Riguarda la ripartizione dell'onere della prova; la Corte precisa che la questione della tempestività non può essere decisa semplicemente applicando le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova quando gli elementi rilevanti sono atti della procedura fallimentare e dunque verificabili d'ufficio.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; art. 101, secondo comma

    Art. 360 richiamato come motivo di cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi). L'art. 101 c.p.c. (termine istruttorio) non si applica alla verifica d'ufficio della tempestività perché quest'ultima attiene alla funzione dell'impugnazione e alla formazione del giudicato, non allo sviluppo della controversia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per effetto impugnatorio e per l'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato: l'opposizione ha natura impugnatoria, con conseguente obbligo del Tribunale di verificare la sussistenza dei presupposti processuali anche d'ufficio.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    La Corte osserva che la rilevabilità d'ufficio della questione di tempestività non è incompatibile con il diritto al giusto processo e al contraddittorio, posto che si tratta di questioni di rito facilmente prevedibili che la parte avrebbe potuto e dovuto verificare.

  • Decreti legislativi

    d.lgs. n. 5/2006; d.lgs. n. 169/2007

    Citate come modifiche alla legge fallimentare nel testo vigente; la Corte applica il testo risultante da tali riforme nel disciplinare l'opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • Il Tribunale che decide sull'opposizione allo stato passivo deve verificare d'ufficio la tempestività del ricorso; la questione non può essere rimessa unicamente alla disponibilità delle parti.
  • Il ricorrente-opponente deve allegare nel ricorso gli elementi necessari per valutare la tempestività: almeno la data della comunicazione del decreto di esecutorietà o, se il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data del decreto, è sufficiente indicare la data del decreto stesso (cd. "prova di resistenza").
  • Se l'opponente ha allegato chiaramente la tempestività, il Tribunale non può dichiarare l'inammissibilità per mera carenza documentale senza effettuare verifiche: deve consultare il fascicolo della procedura fallimentare e acquisire gli atti rilevanti (decreto di esecutorietà e ricevuta/comunicazione).
  • La determinazione della tempestività non deve essere decisa applicando meccanicamente le regole sulla ripartizione dell'onere della prova quando gli elementi pertinenti sono atti interni alla procedura concorsuale: il giudice può ed anzi deve accertare d'ufficio la materialità dei fatti rilevanti.
  • Se la verifica d'ufficio conferma la tardività, il Tribunale può dichiarare l'opposizione inammissibile; ma la mera incertezza o la mancata produzione documentale da parte dell'opponente non giustificano senza ulteriori accertamenti la pronuncia in rito.
  • In situazioni analoghe, l'opponente dovrebbe indicare espressamente nel ricorso le date rilevanti e allegare, se possibile, copia del decreto di esecutorietà o della comunicazione; il curatore/fallimento, se contesta la tempestività, dovrebbe specificare e documentare la tardività.

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