Cassazione Civile, Sentenza n. 12515/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo avverso il rigetto della domanda di ammissione per T.F.R.; il curatore ha eccepito la tardività dell'opposizione per mancata prova della data di comunicazione del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 97 l. fall. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che gravasse sull'opponente l'onere di provare la tempestività mediante produzione della comunicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'opposizione a stato passivo abbia natura impugnatoria e che il giudice dell'opposizione abbia il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione; ha affermato altresì che, se l'opponente indica chiaramente la data della comunicazione o la data del decreto ed il ricorso risulta depositato entro trenta giorni dalla data del decreto di esecutorietà, il giudice non può dichiarare inammissibile l'opposizione sulla sola base della mancanza di documentazione, ma deve consultare il fascicolo fallimentare per accertare la tempestività. Essendo acquisita agli atti la tempestività (ricorso depositato il 21/07/2014 dopo decreto esecutività del 24/06/2014), la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale per l'esame delle questioni assorbite; la decisione sulle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Regola la comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo; la corte considera la data della comunicazione come dies a quo per il termine di impugnazione, ma se il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data del decreto stesso la tempestività è acquisita anche in mancanza della prova documentale della comunicazione
Disciplina l'opposizione allo stato passivo; la Corte la qualifica come atto di impugnazione e ne deriva il potere-dovere del giudice di verificare d'ufficio la tempestività
Stabilisce il termine di 30 giorni per proporre opposizione; la Corte conferma che questo termine è determinante e che il deposito entro 30 giorni dalla data del decreto rende l'opposizione tempestiva
Richiamato nella impugnazione quanto a oneri probatori relativi ai crediti; nella decisione emerge come il riparto degli oneri probatori vada interpretato tenendo conto dell'obbligo del giudice di verificare d'ufficio questioni rilevanti per il giudicato
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Base normativa dei motivi di cassazione invocati dal ricorrente (vizi di diritto e omessa/errata valutazione di fatti decisivi)
codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Norma sui rinvii per integrazione probatoria; la Corte afferma che la verifica d'ufficio della tempestività non richiede apertura di termini ex art. 101 II c., trattandosi di questione inerente alla funzione dell'impugnazione
codice di procedura civile, art. 115
Principio della non contestazione; la Corte ricorda che l'omessa contestazione di circostanze rilevanti non impedisce comunque al giudice di rilevare d'ufficio questioni pubblicistiche come la tempestività dell'impugnazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma sul raddoppio del contributo unificato: la Corte ritiene applicabile l'istituto alle opposizioni a stato passivo in quanto atto di impugnazione
d.lgs. n. 5/2006 e d.lgs. n. 169/2007
Riforme della legge fallimentare il cui testo aggiornato è richiamato per l'interpretazione delle norme sugli opposizioni
Corte EDU e Corte di Giustizia UE (giurisprudenza richiamata)
Richiamati principi di stabilità del giudicato e buona amministrazione della giustizia; la Corte usa tali riferimenti per giustificare la rilevabilità d'ufficio delle questioni che incidono sul passaggio in cosa giudicata
Massime di principio
- L'opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria: il giudice dell'opposizione deve verificare d'ufficio la tempestività del ricorso
- Se l'opponente indica la data della comunicazione o la data del decreto e il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data del decreto di esecutorietà, la tempestività è acquisita anche in mancanza della documentazione della comunicazione
- In caso di incertezza circa la tempestività il giudice non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità: deve acquisire o consultare il fascicolo della procedura fallimentare per verificare concretamente la data
- L'onere di allegazione gravante sull'opponente riguarda l'indicazione degli elementi che consentono la verifica della tempestività; tuttavia il controllo definitivo resta d'ufficio per tutelare il giudicato
- Non è sufficiente per il giudice basarsi sull'assenza di prova documentale o sulla contumacia del curatore: il principio di stabilità del giudicato impone verifiche supplementari quando necessario
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