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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12635/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso all'avv. Mirandola per l'esercizio del patrocinio professionale; contestava inoltre l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La base della censura era che Mirandola, non essendo iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto informare la cliente circa la possibilità del gratuito patrocinio e le conseguenze della sua rinuncia, e che perciò la scelta di assumere l'avvocato a titolo oneroso sarebbe stata viziata da omissione informativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto priva di ragionevole probabilità di accoglimento l'appello della Leonardi, avendo i giudici di merito accertato che la ricorrente era pienamente consapevole sia della possibilità del patrocinio a spese dello Stato sia del fatto che Mirandola non fosse iscritto nell'elenco dei patrocinatori, avendo espressamente scelto di rinunciare al beneficio e di assumere a proprio carico gli oneri della difesa. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è sindacabile in cassazione solo per vizi propri e che in ogni caso non è consentito riesaminare i medesimi fatti e la valutazione di merito effettuata dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, la ricorrente condannata al rimborso delle spese di giudizio (euro 1.800,00), è stata disattesa la richiesta di liquidazione compensi in favore del difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la Corte ha rilevato l'obbligo del versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Consente alla Corte d'appello di dichiarare inammissibile l'appello quando risulti privo di ragionevole probabilità di accoglimento; l'ordinanza emessa ai sensi di tale norma è sindacabile in cassazione solo per vizi propri.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Stabilisce che contro l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis, l'impugnazione per cassazione è possibile solo nelle ipotesi consentite dalla legge; la cassazione dell'ordinanza è ammessa soltanto se questa è affetta da vizi processuali o sia pronunciata al di fuori dei casi consentiti.

  • d.p.r. n. 115/2002, Parte III, Titolo I, Capo IV, artt. 90 e segg.

    artt. 90 e segg. d.p.r. n. 115/2002

    Disciplina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le relative regole operative; i giudici hanno ritenuto che la normativa non impedisca che il cliente, pur essendo ammesso al gratuito patrocinio, rinunci consapevolmente al beneficio e assuma la difesa a titolo oneroso.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 85

    art. 85 d.p.r. n. 115/2002

    Regola il divieto per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio di richiedere compensi diversi da quelli liquidati a carico dell'erario; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile quando il rapporto professionale è stato volontariamente instaurato prescindendo dal patrocinio a spese dello Stato.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 83, comma 2 e comma 3-bis

    art. 83, comma 2 e comma 3-bis d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha richiamato l'art. 83 per affermare che la Corte di Cassazione non è competente a liquidare i compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio; il comma 3-bis velocizza il decreto di pagamento ma non modifica le regole di competenza per la liquidazione.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il n. 3 riguarda la violazione di norme di legge, il n. 5 l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per sopravvenuta valutazione di merito e il secondo inammissibile perché l'eventuale omissione non era dimostrata come decisiva.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002

    Prevede il contributo unificato; la Corte ha disposto che la ricorrente versi l'ulteriore importo, ove dovuto, ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Se il cliente ammesso al gratuito patrocinio rinuncia espressamente al beneficio e sceglie consapevolmente un difensore non iscritto nell'elenco dei patrocinatori, non può poi ottenere la restituzione dei compensi versati salvo dimostrare una reale carenza informativa decisiva.
  • L'obbligo informativo dell'avvocato circa il gratuito patrocinio esiste, ma la sua rilevanza dipende dalla situazione fattuale: è irrilevante se il cliente aveva già piena e documentata consapevolezza delle alternative e delle conseguenze economiche.
  • L'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. che dichiara l'appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento è sindacabile in cassazione solo per vizi propri; non è consentito in cassazione un riesame libero della valutazione di merito dei fatti e delle prove.
  • In sede di cassazione non è ammessa una critica al merito che si traduca in una diversa valutazione della prova affidata al giudice di merito, salvo vizio di legge o omissione di fatti decisivi debitamente allegata e provata.
  • La Corte di Cassazione non è competente a liquidare i compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio: la materia segue le regole di competenza previste dal d.p.r. 115/2002.
  • Per impugnare efficacemente un'ordinanza di inammissibilità appellabile ex art. 348-bis occorre censurare vizi processuali propri dell'ordinanza o la sua pronuncia al di fuori dei casi previsti dalla legge.

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