Cassazione Civile, Ordinanza n. 11156/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di tre assegni bancari non pagati e protestati. Il creditore deduceva di essere legittimato a far valere il credito incorporato nei titoli; il debitore proponeva opposizione sostenendo che gli assegni erano stati rilasciati in bianco in favore di un terzo e successivamente pervenuti all’opposto, nonché che la data di emissione fosse anteriore a quella indicata dal creditore. Riunita l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto, il tribunale revocava il decreto senza espletare le prove. In appello la decisione veniva confermata: la Corte territoriale riteneva che il creditore fosse mero possessore dei titoli, non prenditore o giratario, e che quindi dovesse provare il rapporto sottostante, escludendo l’operatività dell’art. 1988 c.c. Il ricorrente per cassazione articolava sei motivi: 1) ultrapetizione per avere la Corte d’appello esaminato la questione della prova senza specifica devoluzione; 2) travisamento degli atti e motivazione apparente sulla circostanza che uno degli assegni fosse emesso in bianco; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere affermato come risultante dagli atti una circostanza contestata; 4) motivazione contraddittoria e perplessa; 5) mancata considerazione di una sentenza penale di assoluzione per usura, che avrebbe confermato la reale obbligazione da prestito; 6) errata qualificazione del ricorrente come mero possessore, nonostante l’assunto che uno degli assegni fosse intestato a lui e gli altri girati in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d’appello non aveva pronunciato oltre i limiti del devoluto, ma si era limitata a ricostruire il percorso processuale e a trarne le conseguenze sulla mancata insistenza nelle prove; ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né perplessa, che le doglianze investivano in realtà valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione e che la censura finale tendeva, sotto veste di vizio di legittimità, a prospettare un vizio revocatorio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto altresì dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La promessa di pagamento comporta inversione dell’onere della prova solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta; il mero possessore di titoli all’ordine privi di un chiaro valore cartolare non può invocarla senza dimostrare il rapporto giuridico sottostante.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum o causa petendi; non quando si limiti a sviluppare la motivazione su questioni rilevanti per la decisione.
La mancata riproposizione delle istanze o questioni non più coltivate incide sulla devoluzione al giudice dell’impugnazione.
La nullità per motivazione meramente apparente sussiste solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.
È denunciabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove è censurabile solo nei limiti consentiti dalla legge; non integra violazione dell’art. 115 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico i fatti di causa e il thema decidendum; la carenza dell’esposizione rende il ricorso inammissibile.
Non è consentito trasformare in sede di legittimità una censura di merito su documenti e prove in una deduzione di errore revocatorio.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su titoli, il creditore che non sia qualificabile come prenditore o giratario del titolo non può limitarsi al mero possesso del documento, ma deve provare il rapporto giuridico sottostante da cui pretende di far derivare il credito.
- La promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. opera come inversione dell’onere della prova solo a favore del soggetto che risulti destinatario della promessa; se il titolo non dimostra in modo univoco la legittimazione del possessore, resta ferma la necessità della prova del rapporto fondamentale.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o altera petitum e causa petendi; non ricorre se il giudice si limita a rileggere gli atti per valutare la permanenza o meno delle istanze istruttorie.
- La motivazione è nulla per apparenza solo quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica, purché intellegibile, soddisfa l’obbligo di cui all’art. 132 c.p.c.
- In cassazione non è consentito trasformare la contestazione della valutazione del materiale probatorio in una denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c.; quest’ultima norma è violata solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente i fatti di causa e il contenuto essenziale della decisione impugnata; la mancata chiara individuazione del thema decidendum può determinare l’inammissibilità del ricorso.
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