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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19432/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accordo con cui un Comune affidò a un'architetta un incarico di progettazione per la realizzazione di un parcheggio pubblico, richiamando la tariffa professionale per ingegneri e architetti e prevedendo una riduzione del 20% dei minimi tariffari in applicazione dell'art. 4, comma 12-bis, del d.l. n. 65 del 1989. In seguito, la progettazione esecutiva fu affidata a un diverso professionista. La Corte d'appello ritenne valida la convenzione sul compenso e ritenne giustificato, alla luce della normativa sui lavori pubblici, l'affidamento della fase esecutiva a un diverso progettista. Con il ricorso per cassazione la professionista dedusse sette motivi: (1) violazione della disciplina sui compensi professionali, sostenendo l'inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità del patto derogatorio; (2) necessità di applicare la riduzione tariffaria sulla base della tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione; (3) omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la voce principale di onorari relativa alla progettazione architettonica complessiva; (4)-(5) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo sulla legittimità dell'affidamento della progettazione esecutiva ad altro professionista, nonostante l'esistenza di particolari ragioni; (6) mancato rilievo della nullità di una testimonianza assunta in primo grado; (7) censura sulla liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la disciplina invocata sui minimi tariffari non comporta, in difetto di espressa previsione, la nullità del patto che deroghi ai minimi e non impone alla P.A. di liquidare il compenso maggiore richiesto dal professionista sulla base delle proprie parcelle o del parere di congruità dell'Ordine. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo per difetto di specificità e perché diretto a contestare una questione non dimostrata come devoluta in appello; i motivi quarto e quinto perché miravano a una rivalutazione del merito e comunque perché il fatto dedotto non era decisivo; il sesto per mancata allegazione della riproposizione dell'eccezione nei gradi di merito, con conseguente rinuncia/sanatoria; il settimo perché la determinazione delle spese, entro i limiti tariffari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 12-bis, d.l. 2 marzo 1989, n. 65

    "Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento"

    La disposizione consente una riduzione convenzionale dei minimi tariffari entro il limite del 20% nei rapporti con la P.A., ma non determina, di per sé, la nullità del patto che deroga ai minimi né impone il pagamento del compenso richiesto dal professionista in base alle proprie parcelle.

  • art. 14-quater, l. n. 109 del 1994

    "I corrispettivi determinati dal decreto ... sono minimi inderogabili ... Ogni patto contrario è nullo"

    La Corte di merito ha ritenuto che la norma fosse successiva ma operante con il limite del richiamo espresso alla disciplina previgente; la Cassazione ha comunque escluso che il caso imponesse di disapplicare la convenzione sul compenso.

  • art. 17, comma 14-sexies, l. n. 109 del 1994

    "Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto ... salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni ..."

    L'affidamento della progettazione esecutiva a un diverso professionista è consentito in presenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se denuncia una vera violazione di legge, non una mera richiesta di nuova valutazione del fatto o del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non una questione, un argomento o un punto motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La parte che deduce un'eccezione o un atto processuale deve indicare specificamente dove e come essi siano stati introdotti nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Il "fatto" rilevante ai fini dell'omesso esame deve essere un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, oppure un fatto secondario rilevante come prova di un fatto principale.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra professionista e amministrazione committente, la pattuizione del compenso può derogare ai minimi tariffari quando la disciplina speciale lo consenta espressamente; la sola previsione di minimi non basta a fondare, di regola, la nullità del patto difforme.
  • Il professionista che invochi in cassazione l'erronea determinazione del compenso deve confrontarsi con la base negoziale effettivamente valorizzata dal giudice di merito e non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione del corrispettivo.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica un fatto storico specifico, decisivo e discusso nei gradi di merito; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di una questione giuridica o di un'argomentazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Le eccezioni processuali e le nullità delle prove assunte in primo grado devono essere specificamente riproposte e localizzate nei successivi gradi di giudizio; in difetto, si intendono rinunciate o sanate per acquiescenza.
  • La liquidazione delle spese di lite, entro i limiti normativi applicabili, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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