Cassazione Penale, Sentenza n. 34605/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la retrodatazione della data di cessazione della partecipazione ai reati associativi (art. 416-bis c.p. e art. 74 DPR 309/1990) al 29/05/2009, sostenendo di essere stato ininterrottamente detenuto da quella data per reati in materia di armi e quindi che la sua partecipazione al sodalizio fosse cessata dal maggio 2009. La Corte di appello, in una precedente ordinanza dell'08/07/2020, aveva invece fissato la cessazione al 29/05/2011 (coincidente con inizio dello stato detentivo rilevato per il reato associativo). La difesa ha allegato documentazione attestante la detenzione sin dal 29/05/2009 e ha dedotto che la nuova istanza costituisse elemento di fatto nuovo rispetto alla precedente decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la nuova istanza costituisca mera riproposizione di questione già decisa dalla Corte di appello (che aveva già considerato e valutato la circostanza dell'arresto del 2009 e comunque aveva motivatamente fissato la cessazione al 29/05/2011). La Suprema Corte ha richiamato i principi secondo cui non sono ammissibili motivi che riproducono senza specifica controdeduzione le questioni già esaminate o che mirino a un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie; ha inoltre precisato i limiti del sindacato in Cassazione in presenza di «doppia conforme». Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al reato associativo oggetto della cessazione di partecipazione; la Corte ha valutato la partecipazione del ricorrente al sodalizio e la funzione da lui svolta (depositario di armi) quale elemento probatorio per fissare la durata della partecipazione.
art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla normativa sugli stupefacenti collegata alle accuse per cui è stata valutata la cessazione della permanenza nella struttura criminale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto mera riproposizione e non conforme ai requisiti di specificità e di critica argomentata richiesti.
Norma richiamata con riferimento ai limiti di ammissibilità degli incidenti di esecuzione e alla reiterazione di istanze già decise dal giudice dell'esecuzione.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte e dal ricorrente in tema di preclusione delle nuove istanze: la Cassazione conferma che la preclusione non opera necessariamente in modo assoluto, ma richiama che la nuova istanza deve contenere elementi di fatto o di diritto realmente nuovi e non mera riproposizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Citate in relazione ai criteri per l'assegnazione delle spese e alla determinazione dell'esborso compensativo (nessuna esenzione per il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità).
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione della cessazione della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso deve basarsi su elementi nuovi e non già esaminati: la semplice produzione di documentazione già rilevata o argomentazioni già valutate non è sufficiente.
- Quando il giudice dell'esecuzione o la Corte di appello hanno già considerato e motivatamente deciso su un dato fattuale (es. datazione della cessazione in relazione allo stato detentivo), una nuova istanza che ripropone lo stesso petitum senza ulteriori fatti inediti può essere dichiarata inammissibile per repetita iudicata o mera riproposizione.
- In presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado (doppia conforme), la Corte di Cassazione non rimuove il vizio di travisamento della prova se non quando sussista una macroscopica o manifesta discrepanza tra motivazioni e compendio probatorio, o quando il giudice d'appello abbia fondato la decisione su elementi probatori non esaminati in primo grado.
- La preclusione prevista dall'art. 666 c.p.p. non è assoluta: può essere superata se vengono prodotti fatti o prove realmente nuovi che non erano disponibili o valutati nel precedente provvedimento; tuttavia spetta al ricorrente dimostrare la novità e la rilevanza decisiva di tali elementi.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, autonomi e argomentati rispetto a quanto già dedotto in sede di merito; la mera lamentela di diversa valutazione delle stesse risultanze processuali è inammissibile.
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