Cassazione Civile, Sentenza n. 6037/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna una sanzione cumulativa per omessa compilazione del quadro RW (anni 2005-2009) relativa a un conto estero del coniuge sul quale ella operava in qualità di titolare di procura. Contesta la mancata esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa attestata dalla prassi amministrativa (circolare 45/E/2010) e contesta l'interpretazione del concetto di "detenzione" che estenderebbe l'obbligo anche al delegato. Inoltre deduce vizi processuali per inammissibilità di questioni in appello e per motivazione apparente della sentenza di secondo grado. L'Agenzia resiste e propone ricorso incidentale deducendo violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché, a suo avviso, la ricorrente non aveva chiesto in primo grado la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione apparente (quarto motivo) ma ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia rilevando che la CTR ha pronunciato sulla disapplicazione della sanzione senza decidere su un motivo di appello dell'ufficio relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per tale motivo l'accoglimento dell'incidentale ha comportato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei primi due motivi del ricorso principale. Inoltre la Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale: ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibili questioni sollevate dalla contribuente in appello per non aver proposto appello incidentale, richiamando l'orientamento secondo cui la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale ma deve riproporre le questioni nelle controdeduzioni. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e il processo è rinviato alla Corte territoriale per nuovo esame, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Riferimento procedurale invocato dalla ricorrente in relazione all'obiettiva incertezza normativa; la Corte ha esaminato i profili di ammissibilità relativi ai motivi dedotti con riferimento al procedimento di impugnazione
art. 4 comma 1, d.l. n. 167/1990 conv. in legge n. 227/1990
Norma richiamata sul concetto di detenzione di investimenti; la ricorrente sostiene che all'epoca la locuzione non poteva essere interpretata in senso così estensivo da ricomprendere il titolare di procura, ma la Corte non ha deciso il merito e ha rinviato
Richiamati in relazione alla presunta nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza motivazionale; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione e ha ritenuto che non sussista vizio formale tali da giustificare la cassazione su quel punto
Citato in relazione al vizio di motivazione; la Corte chiarisce i limiti di sindacato in cassazione sulla mera insufficienza motivazionale e ritiene la motivazione presente e articolata
art. 111 comma 6 Cost.
Riferimento costituzionale rispetto al diritto di defensio e alla motivazione delle sentenze; la Corte applica i canoni costituzionali per valutare la motivazione della sentenza impugnata
art. 7 comma 4, d.lgs. n. 472/1997
Norma sulla quantificazione delle sanzioni invocata dalla ricorrente; la Corte non ha deciso il merito della quantificazione e ha rimesso la valutazione al giudice di rinvio
art. 12 commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009 conv. in legge n. 102/2009
Riferimento connesso alla questione di decadenza dei termini di accertamento; la Corte non ha risolto il merito e la questione può essere riproposta in sede di rinvio
Norma processuale sulla necessità di riproporre motivi nelle controdeduzioni; la Corte afferma che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale ma deve riproporre i motivi nelle controdeduzioni per non incorrere in rinuncia
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla pronuncia su domande nuove in grado di appello; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia deciso su una questione non adeguatamente inquadrata rispetto al principio di corrispondenza
circolare 45/E del 2010
Atto di prassi richiamato dalla ricorrente per dimostrare incertezza normativa circa l'obbligo di compilazione del quadro RW da parte del titolare di procura; la Corte osserva che la mera esistenza di chiarimenti di prassi non costituisce automaticamente indice sufficiente di incertezza normativa per escludere sanzioni, senza una decisione definitiva sul merito
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Norme di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di legge e nullità per motivazione); la Corte ha esercitato il sindacato previsto limitandosi ai profili di ammissibilità e ai vizi rilevanti secondo la giurisprudenza sulla motivazione
Massime di principio
- La mera esistenza di chiarimenti di prassi amministrativa (es. circolari) non basta, di per sé, a dimostrare l'obiettiva incertezza della norma tale da escludere l'applicazione delle sanzioni: è necessario valutare concretamente la portata e l'efficacia persuasiva della prassi rispetto al testo normativo
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite dalla decisione di primo grado, ma deve riproporle espressamente nelle controdeduzioni in appello per non incorrere in rinuncia
- In sede di appello l'ufficio deve vigere sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di appello non può decidere su domande o argomentazioni che, secondo l'ufficio, non risultino adeguatamente prospettate nel ricorso introduttivo senza prima valutare tale eccezione
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: rilevano solo i vizi che configurano una mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente o contraddittoria; il semplice difetto di sufficienza non è in genere idoneo alla cassazione
- Quando questioni rilevanti di diritto sostanziale e di ammissibilità processuale restano aperte o sono trattate in modo difforme, la Corte può cassare e rinviare al giudice di merito affinché si pronunci sulle questioni non definitivamente decise
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