Cassazione Civile, Ordinanza n. 09697/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una docente per ottenere, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, il riconoscimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2018/2019. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'amministrazione scolastica, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa. La docente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti e istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere nel frattempo ottenuto il trasferimento in una procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 e dichiarando quindi sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio. I controricorrenti hanno preso atto della rinuncia e aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della cessazione della materia del contendere, rilevando che il sopravvenuto trasferimento della ricorrente aveva fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione e che i controricorrenti avevano sostanzialmente aderito alle nuove conclusioni. Di conseguenza, il ricorso non è stato deciso nel merito: il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di definizione non assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale
è la base normativa della pretesa azionata dalla ricorrente per ottenere la precedenza nella mobilità scolastica
artt. 375, comma 2, c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere, perché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ordinario rispetto al quale si misura l'eventuale importo aggiuntivo
Cass. Sez. L, ord. n. 25625/2020
richiamata per affermare che la cessazione della materia del contendere discende dal venir meno dell'interesse alla decisione
Cass. Sez. 5, ord. n. 19568/2017
richiamata nello stesso senso sul venir meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito
Cass. n. 34025/2023
richiamata per escludere l'ulteriore contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere
Cass. n. 23175/2015
richiamata per il medesimo principio sull'ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
richiamata per precisare che non occorre una formale attestazione in dispositivo della non debenza dell'ulteriore contributo
Cass. Sez. U, n. 8980/2018
richiamata per chiarire che il meccanismo dell'art. 13, comma 1-quater, opera solo quando il giudizio si chiude con conferma dell'efficacia della statuizione impugnata
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando sopravviene il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sul merito, specie se la parte ricorrente rinuncia agli atti o rappresenta un fatto sopravvenuto che rende inutile la prosecuzione del giudizio e la controparte vi aderisce o ne prende atto.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudizio di cassazione non si chiude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma con una definizione che fa venir meno la necessità di statuire sul merito della sentenza impugnata.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, perché tale esito non integra una conferma dell'efficacia della decisione impugnata.
- Le spese di lite possono essere regolate secondo l'accordo intervenuto tra le parti anche in sede di rinuncia o cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione integrale se così concordato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09613/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09616/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09617/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09627/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09634/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →