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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36463/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice, già dipendente dell’Associazione italiana della Croce Rossa con inquadramento formale nell’Area A, posizione economica A2, ha chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente per ottenere un credito privilegiato per differenze retributive. La pretesa si fondava su due distinti profili: da un lato, l’asserito diritto all’inquadramento originario nell’Area B, posizione B1, perché le mansioni svolte come autista soccorritore e poi soccorritore di prossimità sarebbero state riconducibili a tale area secondo i contratti collettivi applicabili; dall’altro, in subordine, il diritto alle differenze retributive per avere concretamente svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione di diverse clausole della contrattazione collettiva nazionale e integrativa del comparto, oltre agli artt. 36 Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, lamentando che il giudice di merito avesse errato sia nel negare il superiore inquadramento sia nel non riconoscere le mansioni superiori in concreto svolte.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha respinto la doglianza relativa al diritto al superiore inquadramento, ritenendo infondata, per il periodo successivo alla contrattazione integrativa richiamata, la tesi della nullità o dell’erronea applicazione delle clausole collettive; per il periodo anteriore ha giudicato la censura apodittica. Ha invece accolto la censura relativa alle differenze retributive per mansioni superiori, censurando il Tribunale per non avere svolto il necessario giudizio trifasico di sussunzione: individuazione della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, raffronto tra declaratorie contrattuali dei livelli e verifica in fatto delle mansioni effettivamente svolte con abitualità e prevalenza, anche sotto il profilo qualitativo e temporale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda sulle differenze retributive applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fallimentare

    norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 10 c.c.n.l. quadriennio normativo 2002-2005

    richiamato dalla ricorrente come fonte dell’inquadramento rivendicato.

  • art. 13 c.c.n.l. quadriennio normativo 1998-2001

    richiamato dalla ricorrente come fonte collettiva rilevante per l’inquadramento.

  • artt. 7 e 8 c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 1998-2001

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inquadramento nell’Area B e la natura delle mansioni svolte.

  • art. 6 c.c.n.l. quadriennio normativo 2006-2009

    richiamato dalla ricorrente come fonte applicabile alla classificazione del personale.

  • art. 12 contratto integrativo al c.c.n.l. 2006-2009

    la Corte, richiamando precedenti, afferma che non è nullo e non comporta ricollocazione del personale tra aree, ma definizione più chiara dei profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi.

  • deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del luglio 1998

    richiamate dalla ricorrente come ulteriori parametri della pretesa classificazione professionale.

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente a fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione alle mansioni svolte.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    la Corte lo richiama come norma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, consente il riconoscimento retributivo delle mansioni superiori senza comportare riconoscimento della superiore qualifica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.

  • art. 40 d.lgs. n. 265/2011

    richiamato nel precedente giurisprudenziale per escludere la nullità dell’art. 12 del c.c.n.i.; la Corte ne dà continuità interpretativa.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede un giudizio di sussunzione articolato in tre momenti: individuazione della declaratoria del livello di inquadramento, individuazione della declaratoria del livello superiore rivendicato e raffronto tra tali declaratorie e le mansioni concretamente svolte.
  • Quando il rapporto attraversa più discipline collettive succedutesi nel tempo, il giudice deve applicare la contrattazione collettiva vigente per ciascun periodo rilevante e verificare separatamente la riconducibilità delle mansioni a ciascun assetto normativo.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la classificazione contrattuale può definire aree omogenee e profili professionali in modo tale che mansioni prima considerate superiori possano essere ricondotte alla medesima area dalla contrattazione sopravvenuta, con efficacia per il futuro e salvo espressa disciplina transitoria contraria.
  • Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori non basta un richiamo generico alla maggiore professionalità del profilo rivendicato: occorre accertare in fatto lo svolgimento abituale e prevalente delle mansioni, valutandone il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, nonché la pienezza dei poteri e delle responsabilità correlate.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato i contratti collettivi nazionali applicabili sono conoscibili d’ufficio dal giudice; una volta allegati mansioni, comparto e livello di inquadramento, spetta al giudice raffrontarli con la disciplina collettiva rilevante tempo per tempo.
  • Il riconoscimento delle mansioni superiori produce effetti retributivi, ma non implica automaticamente il riconoscimento della superiore qualifica, quando la disciplina di settore limiti espressamente la tutela al solo trattamento economico.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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