Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35659/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva concesso all'aggiudicataria di un immobile pignorato una proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e, ai fini della liquidazione delle spese, aveva considerato la causa di valore indeterminabile/di bassa complessità, liquidando compensi secondo i parametri minimi. La società creditrice, che aveva interesse alla corretta liquidazione delle spese, ha ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato violazione dell'art. 2233 c.c., dell'art. 13, comma 6, L. 247/2012 e del d.m. 55/2014, sostenendo che il valore della causa non fosse indeterminabile ma dovesse essere commisurato al prezzo di aggiudicazione dell'immobile (euro 450.000,00), perché gli effetti economici degli atti impugnati coincidevano con quel valore; in subordine, richiamando un precedente di legittimità, ha sostenuto che si sarebbe potuto applicare lo scaglione fino a euro 260.000,00, anche tenendo conto degli atti e del fascicolo dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi il valore va determinato in base al "peso" economico della controversia e, quando l'opposizione investe atti del processo esecutivo che incidono direttamente sull'aggiudicazione, va avuto riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione. Nel caso concreto, poiché l'opposizione mirava a caducare gli atti del processo esecutivo e l'aggiudicazione del bene, il valore non era indeterminabile ma andava riferito al prezzo offerto e pagato dall'aggiudicataria, pari a euro 450.000,00. La Corte ha inoltre escluso che il valore potesse essere desunto dalla domanda subordinata di danni, non esaminata dal Tribunale perché ritenuta improcedibile. Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese del giudizio di merito in euro 12.700,00 oltre accessori, applicando i parametri del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, e ha condannato il resistente anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto dal debitore esecutato contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come norma violata in relazione alla liquidazione del compenso/spese professionali, da determinarsi in base al valore corretto della controversia.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi dell'avvocato in relazione al valore della causa.

  • d.m. n. 55/2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese processuali secondo i parametri previgenti, applicando i valori minimi sul corretto scaglione di valore.

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato come aggiornamento dei parametri del d.m. 55/2014 applicabile al giudizio di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese non è automaticamente indeterminabile, ma deve essere individuato in relazione al concreto peso economico dell'atto o degli effetti della decisione sull'esecuzione.
  • Quando l'opposizione investe atti esecutivi che incidono direttamente sull'aggiudicazione o sulla vendita forzata, il valore della controversia va commisurato agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, e quindi, in concreto, al prezzo di aggiudicazione o al valore del bene interessato se esso rappresenta l'effettivo parametro economico della lite.
  • La presenza nel giudizio di una domanda subordinata o condizionata non esaminata perché improcedibile non può essere utilizzata per rendere indeterminabile il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
  • Se la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sul punto e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.