Cassazione Civile, Ordinanza n. 05337/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei braccianti agricoli, disposta perché il datore di lavoro non poteva essere considerato agricolo. Dopo che il tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento dell'irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola e aveva condannato il datore di lavoro al pagamento dei contributi nella gestione ordinaria dei lavoratori subordinati, la corte d'appello ha confermato la decisione ritenendo, da un lato, che il capo relativo ai contributi fosse coperto da giudicato perché non impugnato e, dall'altro, che la domanda sulla disoccupazione fosse tardiva per decadenza di 120 giorni dall'atto di cancellazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, sostenendo che la domanda andava letta come volta ad accertare la natura agricola del datore di lavoro, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, per conseguenza, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione della domanda spetti al giudice di merito e che, nel caso concreto, la corte territoriale avesse correttamente ricostruito la domanda come necessariamente presupponente una tempestiva impugnazione della cancellazione dagli elenchi, impugnazione che non era stata proposta nei termini. Sono state dichiarate irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che, ove richiesta l'integrazione dell'accertamento sulla natura agricola del datore di lavoro, non opererebbe il termine decadenziale di 120 giorni per l'impugnazione della cancellazione dagli elenchi.
Le spese sono state dichiarate irripetibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato attestato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale compete al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non illogica.
- Quando la domanda presuppone l'impugnazione di un atto amministrativo o previdenziale, la mancata proposizione tempestiva dell'impugnazione nei termini decadenziali preclude l'accoglimento della domanda stessa.
- La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una critica alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito se, in realtà, si contesta soltanto la lettura del petitum e della causa petendi.
- Il mancato rispetto del termine di decadenza per impugnare la cancellazione dagli elenchi rende inammissibile la pretesa collegata al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.
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