Cassazione Civile, Ordinanza n. 06107/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società agricola semplice un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori imposte Ires, Irap e Iva per canoni di locazione immobiliare non dichiarati, movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. A tre soci erano stati inoltre notificati avvisi di accertamento per maggiore Irpef, sia per utili extracontabili presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base partecipativa di un'altra società, sia per redditi da partecipazione alla società semplice ex art. 5 t.u.i.r. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP, la CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti e annullato integralmente tutti gli avvisi. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse copiato argomentazioni relative a una diversa lite e a un diverso anno d'imposta, inserendo nella motivazione questioni estranee come il raddoppio dei termini; 2) ultrapetizione per avere esaminato la questione del raddoppio dei termini, mai proposta dai contribuenti; 3) ultrapetizione per avere annullato integralmente gli avvisi, nonostante le domande dei contribuenti fossero limitate alla riduzione parziale del maggior imponibile e, per i soci, all'annullamento solo limitatamente al reddito di capitale accertato; 4) motivazione apparente per mancata disamina delle ulteriori riprese da indagini finanziarie e per aver confuso la ripresa relativa alla società semplice con quella concernente i pretesi redditi occulti di altra società; 5) omesso esame di fatto decisivo sulle indagini finanziarie e sulla presunzione legale relativa alle operazioni bancarie non giustificate.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a uno dei controricorrenti, per adesione alla definizione agevolata ex L. 197/2022. Per gli altri contribuenti ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che l'inserimento in motivazione di questioni estranee non incidesse sulla ratio decidendi effettiva, fondata invece sull'asserito superamento della presunzione di fatture per operazioni inesistenti. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: la CTR aveva pronunciato ultra petita annullando integralmente gli avvisi nonostante domande limitate alla riduzione del maggior imponibile, ed aveva reso una motivazione solo apparente perché aveva confuso contestazioni diverse e non aveva chiarito il percorso logico-giuridico relativo alle domande effettivamente proposte dai soci. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come parametro della validità della motivazione: la sentenza è nulla se la motivazione è apparente.
Usato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale presidio del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione è prospettata in caso di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per far valere nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione.
Richiamato per il divieto di ultrapetizione: il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è poi assorbito.
Richiamato per i redditi da partecipazione alla società semplice imputati ai soci.
art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022
Fondamento della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio limitatamente a un controricorrente.
art. 1, comma 194, legge n. 197/2022
Richiamato per il termine di integrale versamento della somma dovuta ai fini della definizione agevolata.
art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
Richiamato per la regolazione delle spese nel caso di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando l'apparato argomentativo, pur graficamente presente, non consente di comprendere il reale fondamento della decisione o confonde questioni diverse, lasciando all'interprete un'inammissibile opera integrativa per congetture.
- L'inserimento in sentenza di argomentazioni estranee al thema decidendum non determina di per sé nullità se la ratio decidendi effettiva è comunque individuabile e sorretta da altra motivazione autonoma e comprensibile.
- Ricorre ultrapetizione quando il giudice attribuisce alla parte un bene della vita più ampio di quello richiesto, ad esempio annullando integralmente un atto impositivo laddove la domanda era limitata alla riduzione parziale della pretesa o alla caducazione solo di specifiche componenti dell'accertamento.
- Nel giudizio tributario, la valutazione dell'efficacia di presunzioni e della prova contraria deve essere riferita alle specifiche contestazioni dedotte e alle diverse basi imponibili oggetto di accertamento, non potendo il superamento di una presunzione relativa a un determinato segmento della pretesa fiscale estendersi automaticamente ad altre riprese autonome.
- Quando la lite non è più coltivabile per adesione a una definizione agevolata perfezionata da uno dei contribuenti, il giudizio si estingue limitatamente alla sua posizione, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale applicabile.
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